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Buongiorno, non so se lei mi può aiutare...mio zio invalido civile al 100% per cecità ha una causa in atto con l'ex moglie per la separazione con addebito. Tale causa è stata vinta in primo grado al tribunale di Foggia, ma con il ricorso fatto a Bari il tribunale ha sentenziato un "mantenimento" da rivalutare di 650.00euro alla signora perché a lui è stata assegnata la casa di proprietà essendo luogo in cui lui riesce a muoversi. Avendo lui spese vive come la badante, volevo sapere se c'è qualche legge particolare per poterlo tutelare.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

La separazione dei coniugi, comporta una serie di conseguenze logistiche ed economiche
L’assegno di mantenimento viene disposto dal giudice in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione  e che non disponga di adeguati redditi propri.
Gli alimenti (art. 433 del codice civile) si fondano sul vincolo di solidarietà che lega, o almeno dovrebbe legare, le persone fra le quali corre taluno dei rapporti indicati dalla legge: per esempio coniugio, parentela e affinità entro certi gradi. Qualora si verifichi lo stato di bisogno dell’avente diritto (si deve trattare di persona compresa fra quelle indicate dalla legge e comunque non in grado di provvedere a se stessa), l’obbligato -o, se vi sono più obbligati, ciascuno in proporzione alle proprie sostanze- può scegliere fra il corrispondere all’alimentando un assegno a questo titolo, oppure accoglierlo e mantenerlo nella propria casa. L’obbligo di somministrare gli alimenti viene meno, fra l’altro, se muore l’obbligato o se cessa lo stato di bisogno dell’avente diritto. Il diritto agli alimenti ha natura patrimoniale (ossia ha un contenuto economicamente valutabile), ma a differenza degli altri diritti patrimoniali non è cedibile, essendo intimamente connesso, come già detto, allo stato di bisogno del titolare. Concetto più ampio di alimenti è quello di mantenimento, consistente non nel somministrare all’avente diritto di che vivere, ma nell’assicurargli un tenore di vita proporzionato alla propria condizione economica; rientrano così nel concetto, per esempio, l’abbigliamento, l’istruzione, i mezzi di trasporto e di comunicazione (Cassazione 11/12/2008, n. n. 45809). Di regola in sede di separazione o di divorzio quello che rileva è il mantenimento; al coniuge, però, cui sia addebitabile la separazione e che versi in stato di bisogno, spettano soltanto gli alimenti.
Affinchè si possa dare una valutazione precisa, bisognerebbe conoscere il precedente tenore di vita del signore, le effettive spese analizzate, e altro, e avanzare domanda per la modifica delle condizioni economiche di separazione.
Saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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