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Buongiorno,
ho 54 anni, invalida al 75% per artrodesi D2-L4, disturbo bipolare, sono impiegata. Nell'ultimo rinnovo contrattuale è stato firmato un accordo che prevede che dal 4° al 6° evento di malattia venga detratto il 50% dello stipendio per giorno di malattia, dal 7° evento la detrazione passa al 75%. Senza menzionare se chi è disabile ne fosse esonerato. Viene fornita soltanto una lista di patologie: epatite, tubercolosi, cirrosi, pancreatite ed altre a livelli che uno deve essere quasi morto. E' legale, è possibile? Ci si può difendere?
A.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile A.;
In materia di congedo per cure invalidi e trattamento economico di malattia la normativa di riferimento è quella dettata  dal Decreto legislativo n. 119 del 2011 per i dipendenti mutilati e invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%.
A  questi è concessa  la possibilità di usufruire ogni anno, anche frazionatamente, di un congedo per cure di 30 giorni.
Durante tale congedo, che non rientra nel periodo di comporto, il dipendente percepisce il trattamento economico previsto dal regime delle assenze per malattia.
Il dipendente per poter usufruire dei vantaggi previsti dalla legge deve presentare domanda accompagnata dal certificato del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica che attesti la necessità delle cure in relazione all'invalidità riconosciuta e documentare in maniera idonea la sottoposizione alle cure (art. 7 - comma 2 del D.Lgs 119/2011).
La domanda deve essere rivolta al datore di lavoro che retribuisce il congedo secondo il regime economico delle assenze per malattia.
I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 - comma 3 del D.Lgs n. 119/2011).
Il congedo per cure non è indennizzabile dall'INPS e rimane a carico del datore di lavoro (Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 5 dicembre 2006).
Con l' interpello n. 10/2013 la direzione generale del Ministero del Lavoro ha, al riguardo, ribadito che l'indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia, esclusivamente per quel che riguarda il computo dell'indennità, la quale comunque continua ad essere sostenuta dal datore di lavoro e non dall'Istituto previdenziale.
Inoltre, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare pos-sibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.
In ogni caso, per il suo caso specifico, Le consiglio di verificare quanto specificamente previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e di richiedere consulenza ed eventuale assi-stenza ad un ente di patronato.

Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

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