Menu

Tipografia

Buon giorno. Sono reduce (amareggiatissima) dalla commissione giudicante mio fratello (Sindrome X fragile - 70% invalidità). La ditta (con 2000 addetti circa) presso la quale lavora dal 1978 ha richiesto l'art 10 della legge 68/99 . La persona, che lo aiutava al lavoro negli ultimi anni, è andata in pensione e loro dicono di non aver  individuato nessun tutor da affiancargli, per cui chiedono l'allontanamento. La commissione è d'accordo con la ditta. Lo possono fare anche senza l'aggravamento dell'invalidità (invalidità confermata nel 2006), semplicemente per problemi riorganizzativi? Vogliamo tutelare nostro fratello, per il quale il lavoro non è solo fonte di sostentamento ma soprattutto di importantissime relazioni, ma non vorremmo iniziare una battaglia contro i mulini a vento perché siamo davvero stanchi. Grazie mille della sua preziosa risposta.
 A.


La risposta dell'avv. Colicchia


Salve A.,
la prosecuzione del rapporto di lavoro del disabile può essere pregiudicata oltre che nel caso di aggravamento delle sue condizioni di salute anche in presenza di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro. In tali casi sia la persona disabile che l'azienda od ente in cui la stessa è inserita possono chiedere alla Commissione di accertamento dell'invalidità e al Comitato tecnico istituito presso la visita sanitaria di controllo per la verifica relativa alla compatibilità della mansione svolta con le condizioni di salute. Ciò è testualmente indicato all’art.10 della legge n. 68 del 1999, quando la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista.
Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. Le ragioni, inerenti l’attività produttiva, possono derivare, oltre che da esigenze di  mercato, anche da riorganizzazioni o ristrutturazioni, quali ne siano le finalità e quindi  comprese quelle dirette al risparmio dei costi o all’incremento dei profitti. Queste ragioni  devono essere, nella loro oggettività tali da determinare il venire meno della posizione  lavorativa e ciò si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa della diversa  organizzazione che viene attuata e non in forza di un atto arbitrario del datore di lavoro (Cass. 9.7.2001 n.9310).Risulta, dunque, oggettivamente giustificato il licenziamento del dipendente che sia stato attuato allo scopo di sopprimere una posizione lavorativa ancorché per ridurre i costi dato che, in tal caso, il recesso è strettamente collegato all’attività  produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa,  elementi questi, in relazione ai quali non può essere sindacata la scelta operata dal  datore di lavoro, essendo la stessa espressione della libertà di iniziativa economica  garantita dall’art.41 Cost. della Costituzione (cfr. anche Cass.14 dicembre 1998 n.12554).Contrariamente, infatti, si contrasterebbe quanto sancito dall’art. 41 Cost., per il quale l?organizzazione aziendale, una volta delineata, costituisce un dato non modificabile se non in presenza di un andamento negativo e non, anche ai fini di una più proficua configurazione  dell’apparato produttivo del quale il datore di lavoro ha il naturale interesse ad  ottimizzare l’efficienza e la competitività.

Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c  91020 - Petrosino (Tp)
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec  roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy