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Buona sera Avvocato Colicchia. Ho un figlio quasi diciottenne riconosciuto invalido al 100%. Tra poco più' di un mese sarà maggiorenne. Tuttora percepisce un "contributo" d'accompagnamento + una pensione d'invalidità come ipovedente (per un totale di circa 800€/mese).
La mia domanda è la seguente: al compimento del diciottesimo anno d' età, avrebbe diritto ad una pensione d' invalidità? Se si, si accumulerebbe sia all'accompagnamento più alla pensione deficit visivo, oppure l' accompagnamento escluderebbe la pensione d' invalidità totale?? Mi faccia sapere quando può. Grazie

Saluti
D.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregia Signora, premesso che consiglio nello specifico di rivolgerSi ad un patronato, evidenzio che la pensione per ciechi civili assoluti è stata istituita dall’articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 6. L’articolo 5 della Legge 21 novembre 1988, n. 508, precisa che ai ciechi civili assoluti minorenni non spetta la pensione ma l’indennità di accompagnamento.
Per poter beneficiare della pensione non bisogna disporre di un reddito annuo personale superiore a 16.127,30 euro. L’importo della pensione risulta essere pari a 298,33 euro per 13 mensilità se il minorato non è ricoverato in istituto, mentre è pari a 275,87 euro per 13 mensilità se il disabile è ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico, del tutto o in parte, dello Stato o di Ente pubblico. La pensione viene concessa ai maggiorenni e ai minorenni. Le condizioni necessarie per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, essere stato riconosciuto cieco parziale, disporre di un reddito personale lordo annuo non superiore a 16.127,30 euro. L’importo per il 2013 è pari a 275,87 euro per 13 mensilità. È stata istituita con l’art. 1 della Legge n. 406 del 28 marzo 1968 e viene erogata ai ciechi civili assoluti indipendentemente dall’età e dal reddito personale. Le condizioni per poterne beneficiare sono: essere cittadino italiano o dell’Unione europea residente in Italia o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed essere stato riconosciuto cieco assoluto. L’importo per il 2013 è fissato a 846,16 euro per 12 mensilità. L’indennità di accompagnamento è cumulabile con quella concessa agli invalidi civili totali o ai sordomuti, mentre è incompatibile con l’erogazione di altre indennità simili per cause di servizio, lavoro o guerra. Non preclude la possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa. I soggetti riconosciuti ciechi totali e parziali secondo la Legge 138/2001 hanno la possibilità di richiedere un volontario del servizio civile per poterli assistere nelle proprie necessità.
Per il periodo in cui il minorato sarà assistito verranno detratti 93 euro dall’indennità di accompagnamento o sull’indennità speciale.
Cordiali Saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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