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Egr. Avvocato,
Sono il padre di una ragazza di 20 anni, disabile grave, affetta da cecità assoluta e minorazione psichica, che percepisce l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità; attualmente è ricoverata presso un istituto per disabili in regime residenziale.
Da notizie di stampa si apprende come il Governo, nella legge di stabilità, abbia equiparato le pensioni di invalidità ed accompagnamento al reddito e come tali verranno tassate se il reddito complessivo supera i 15.000 euro.
Vorrei, cortesemente, un Vostro illuminato parere sui seguenti punti:
1- Questa imposizione è già in vigore da quest'anno 2015, e quindi per la prossima dichiarazione relativa ai redditi del 2014?
2- In occasione delle prossime scadenze fiscali, mia figlia dovrà presentare una propria autonoma dichiarazione che riporti i suoi redditi, unicamente accompagnamento e pensione invalidità, oppure queste entrate dovranno essere riportate sulla mia dichiarazione dei redditi?
3- Per stabilire il diritto all'esenzione dall'IRPEF per i redditi inferiori a 15.000 euro, si devono prendere in considerazione solo le entrate di mia figlia(solo invalidità ed accompagnamento), o anche le mie? Lo chiedo solo per mia conoscenza, visto che in entrambi i casi si supera la soglia di 15.000 euro.
Grato per una Vs. cortese risposta, porgo distinti saluti
G.
 
La risposta dell'avv. Colicchia
 
Egregio G.;
con decreto del 7 novembre 2014 è stato approvato il "Modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonche' delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
In particolare il d.p.c.m. n. 159/2013 ha dato luogo ad una nuova regolamentazione complessiva del c.d. "ISEE".
La disciplina, in vigore dallo scorso 1 Gennaio 2015, ha previsto tra i redditi che andavano a costituire il reddito complessivo del contribuente ai fini del nuovo ISEE (1, lett. f), d.p.c.m. cit. «Prestazioni agevolate di  natura  sociosanitaria»:  prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito  di  percorsi  assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con  disabilita' e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi  in  favore  di  tali soggetti..."
La questione però non appare per nulla pacifica, si rincorrono, infatti, diverse pronunce in particolare amministrative.
Rilevano, ad esempio le sentenze n. 2454/15, 2458/15 e 2459/15 con cui  il TAR del Lazio ha ritenuto illegittima l'attuale formulazione e, quindi, l'attuale modulistica relativa al nuovo ISEE
Dette sentenze sono state emesse in seguito al ricorso delle associazioni dei disabili e dell'Associazione Promozione sociale che avevano contestato allo Stato Italiano la decisione di inserire la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento destinata ai disabili e ai portatori di un handicap grave, tra i redditi che andavano a costituire il reddito complessivo del contribuente ai fini del nuovo ISEE, in vigore dallo scorso 1 Gennaio 2015.
A parere del TAR risulta illegittimo il regolamento che disciplina l'ISEE nella parte in cui tra i redditi disponibili vengono ricomprese, per l'appunto, anche le somme derivanti dalle pensioni e dagli altri tipi di sussidi che la legge italiana ha previsto "a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio, anche economico, che ricade sui disabili e sulle loro famiglie"
Altro elemento che viene chiarito in una delle tre sentenze è l'illegittimità non solo del Modello che consente di ottenere il nuovo ISEE ma anche della differenza prevista tra la franchigia per i maggiorenni con disabilità o non autosufficienti e la franchigia (di importo maggiore) prevista per i minori con disabilità o, comunque, non autosufficienti.
Considerato che i modelli necessari ad ottenere il nuovo ISEE sono stati dichiarati illegittimi, in seguito al pronunciamento del TAR, lo Stato Italiano dovrebbe sia correggere il DPCM 159/2013 sia correggere i modelli e il sistema approntato per i dati contenuti nel nuovo ISEE, o almeno così si auspica.
In  alternativa, difatti, lo Stato potrebbe  ricorrere contro il TAR presso il Consiglio di Stato.
La situazione, purtroppo, è ancora molto ingarbugliata tanto che i consulenti del lavoro e i commercialisti continuano a richiedere una proroga per la presentazione del nuovo modello ISEE 2015.
Per tali ragioni la invito a recarsi presso un patronato/CAF, o un professionista del settore di sua fiducia che sapranno sicuramente informarla sugli aspetti più tecnici della questione.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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