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Buongiorno Avvocato, vorrei sottoporle un quesito relativo alla mia situazione; sono una dipendente pubblica e ho un fratello disabile di 30 anni di cui sono il tutore (sono stata nominata nel 2009 con provvedimento del giudice tutelare del Tribunale di Como); usufruisco dei permessi della legge 104 per l'assistenza a mio fratello. Mio papà è mancato il 16 febbraio u.s. e ora sono rimasti mia mamma (di 72 anni) e lui nella casa di abitazione principale. Io e mia sorella abitiamo in un appartamento poco distante, stesso comune ma indirizzo differente. Mia mamma a breve dovrà essere sottoposta a intervento di protesi all'anca e, poiché mia sorella lavora in Svizzera su turni, nel periodo di assenza per intervento della mamma (circa 3 settimane) dovrei occuparmi io di mio fratello. Posso comunque usufruire del congedo retribuito per assistenza a familiare disabile pur non essendo convivente in forza del provvedimento di tutela del giudice? In caso contrario, sono previste altre agevolazioni per chi assiste un familiare in situazione di gravità? Ho provato a sentire l'INPS ma non mi hanno saputo dare delucidazioni...le sarò grata per la risposta.
Distinti saluti, S.

 

La risposta dell'avv. Colicchia


Egregia Signora,
 per ciò che attiene le agevolazioni, Le premetto sin da subito che le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.
Le spese di assistenza specifica sostenute dai disabili sono quelle relative: all’assistenza infermieristica e riabilitativa, al personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona, al personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, al personale con la qualifica di educatore professionale, al personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.
 Le persone disabili possono usufruire della deduzione anche se percepiscono l’assegno di accompagnamento. In caso di ricovero di un disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica. Per poter fruire della deduzione, è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza. L'art. 33 della legge 104/92 prevede che la persona con disabilità grave possa essere assistita dal familiare che ne abbia i requisiti previsti dalla legge. Hanno diritto a fruire dei permessi lavorativi il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado. La normativa prevede comunque la possibilità di estendere il diritto ai parenti ed affini entro il terzo grado in presenza di particolari condizioni. Pertanto il familiare, con rapporto di lavoro pubblico o privato, ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104 può usufruire dei permessi di tre giorni mensili anche frazionabili in ore. Altro aspetto fondamentale è il ruolo del referente unico, figura introdotta dalla recente innovazione normativa, che è colui che beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla persona con handicap grave con esclusione, quindi, di altri eventuali soggetti.
Condizione essenziale per poter richiedere i permessi 104 è che al familiare da assistere:  sia stata accertata la condizione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104/1992); la persona con disabilità non sia ricoverata a tempo pieno intendendosi con ciò il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private che assicurano assistenza sanitaria continuativa. Nel caso prospettato le devo purtroppo con rammarico evidenziare che a parere dello scrivente non è possibile usufruire da parte vostra di tali permessi.
Saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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