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Pregiatissimo avvocato,
sono una persona che si occupa di un sacerdote disabile motorio al quale è stata riconosciuta la disabilità al 100%.
Tra i vari riconoscimenti gli è stato rilasciato anche il contrassegno disabili per gli spostamenti in auto.
Circa una settimana fa ha ricevuto una raccomandata dalla Genovaparcheggi con l'obbligo di restituire il contrassegno entro 48 ore perchè, a detta della società, non ne aveva diritto per mancanza di riferimenti di legge non riportati nel documento rilasciato dalla commissione di medicina legale.
Sono andato a chiedere informazioni ad un dirigente della asl locale che mi ha negato la visita medico legale in quanto il sacerdote disabile è ospitato in una struttura della diocesi nella quale riceve cure medico infermieristiche giornaliere. Preciso anche che la struttura non è equiparabile a casa di riposo ma è una persona giuridica privata ex iIPAB e non riceve contributi dalla regione Liguria.
Il dirigente ha asserito che gli ospiti di una qualsiasi struttura che presti una assistenza infermieristica non hanno diritto al contrassegno.
Corrisponde al vero? Perchè non trovo alcun nesso logico fra l'assistenza infermieristica in struttura e il contrassegno.
Attendo la Sua gentile risposta.
Saluti
G.

La risposta dell'avvocato Colicchia

Gentile G.;
la normativa vigente indica il contrassegno disabili come un tagliando con il simbolo grafico della disabilità che permette, in presenza di determinati requisiti,  facilitazioni nella circolazione e nella sosta, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.
Previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza, più esattamente dal sindaco (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS). Hanno diritto al rilascio del contrassegno: le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, e le persone non vedenti.
Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a: persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche; o persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
Il tagliando va usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.
Sicuramente gli estremi della disposizione normativa a cui fa riferimento l’assegnazione del contrassegno per i disabili, la cui assenza le è stata contestata, è fondamentale e importante per una corretta disamina e gestione della pratica da parte dell’ufficio comunale; tuttavia, il verbale di handicap, dove si annovera la disabilità, supera comunque tale problema, e dovrebbe essere accettato.
Spero di esserle stato di aiuto.
Cordiali saluti.
Avv. Roberto Colicchia

 

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email avvocatodisabili@libero.it

 

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