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Buongiorno,
sono M. E. di 59 anni. Mia madre, Rosa S. di 89 anni, è invalida al 100%. Gradirei sapere se per attività di assistenza ho a disposizione della tempistica durante le ore di lavoro dalla Società in cui sono occupato.
Ringrazio anticipatamente per la vostra risposta.


La risposta dell’avv. Colicchia


Buongiorno;
la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, per le persone che assistono familiari con grave disabilità è la Legge 104/1992 (legge quadro sull’ handicap). Tale legge concede ai cittadini lavoratori, portatori di handicap grave (intendendosi come tali quelli previsti all’art.3) e ai loro familiari, in presenza di determinate condizioni, dei permessi retribuiti aventi come scopo la cura e l’assistenza del portatore di handicap.

L'articolo 33 è la norma che prevede agevolazioni lavorative per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità e che consistono in tre giorni di permesso mensile o, in alcuni casi, in due ore di permesso giornaliero.

Al comma 3 la norma recita testualmente “… a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente…”.

Principalmente ad occuparsi dei permessi lavorativi previsti dall'articolo 33 della Legge 104/1992, sono stati gli enti previdenziali (INPS e INPDAP, solo per citare i principali) emanando circolari ora applicative ora esplicative. Non sempre le indicazioni fornite dai diversi enti sono fra loro omogenee.
Il lavoratore che intende richiedere i permessi retribuiti (L.104/92) deve presentare alla Sede Inps di competenza domanda in 2 copie. La domanda può essere presentata anche tramite PEC
con allegata l’attestazione di gravità dell’handicap ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 rilasciata dalla Commissione ASL (art. 4 della Legge 104/92).
Le condizioni e la documentazione necessaria per accedere ai permessi lavorativi sono diverse a seconda che a richiederli siano i genitori, i familiari o gli stessi lavoratori con handicap grave. Inoltre vi sono molti aspetti applicativi che si diversificano a seconda delle situazioni.
Spero di esserle stato di aiuto.


Cordiali saluti
Avv. Roberto Colicchia


Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
Via Risorgimento Prol.,66 89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118/c 91020 - Petrosino (Tp)
email avv.robertocolicchia@tiscali.it
pec roberto.colicchia@avvocatirc.legalmail.it

 

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