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Buongiorno. Sono invalida al 100% ai sensi della Legge 104, mi muovo in carrozzina. Ho diritto alle agevolazioni per l’acquisto di una nuova auto (Iva agevolata, detrazione Irpef ed esenzione dal bollo) anche se non adatto il veicolo con un allestimento speciale? Posso infatti sedermi su un normale sedile auto. Grazie per l’informazione.

Un cordiale saluto S.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

Salve Signora,
Le rispondo dicendo che per l’acquisto dei veicoli sono concesse le seguenti agevolazione fiscali: 1) la detrazione dall’Irpef del 19% del costo del veicolo; 2) l’aliquota Iva agevolata del 4% (invece di quella ordinaria); 3) l’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta di trascrizione.
Possono avvantaggiarsi delle agevolazioni i disabili: non vedenti e non udenti disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Orbene l’ Iva agevolata al 4% sull’acquisto di autovetture nuove o usate con cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel spetta anche per l’acquisto contestuale di optional. L’Iva ridotta si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni decorrenti dalla data di acquisto.
E’ possibile riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, soltanto se il primo veicolo è stato cancellato dal Pra perché destinato alla demolizione.
Anche per l’Iva, come per l’Irpef, se il veicolo viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’agevolazione, tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
Si può usufruire dell’agevolazione in determinate situazioni: 1) Ridotte o impedite capacità     motorie (art. 8, comma 1 della L. 449/1997). La persona disabile che è stata riconosciuta portatrice di handicap o invalida con capacità motorie permanenti ridotte o impedite, e non risult a contemporaneamente “affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione”, ha diritto alle agevolazioni limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. 2) Limitazione grave e permanente della deambulazione o pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della L. 388/2000). La persona disabile affetta da una grave e permanente limitazione della deambulazione o pluriamputazioni deve essere riconosciuta  portatrice di handicap o invalida in situazione di gravità certificata con verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica pubblica. Non è richiesto l’adattamento tecnico del veicolo. 3) Handicap psichico o mentale (art. 30, comma 7, della L. 388/2000) La persona disabile affetta da disturbi mentali o psichici deve essere riconosciuta  portatrice di handicap o invalida in situazione di gravità, certificata con verbale di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione medica pubbica, e deve essere titolare dell’indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988). Cecità o sordità (art. 1, comma 2, della L. 68/1999 e circolare dell’Agenzia delle Entrate n.72 del 30/07/2001). Nel caso prospettato a parere dello scrivente potete avanzare richiesta per ottenere le agevolazioni in materia, a prescindere dall’adattamento auto.
Saluti
Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
email   avv.robertocolicchia@tiscali.it

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