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Egr. Avv. la presente per sottoporle il quesito di seguito specificato: Un dipendente a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa con impegno orario di 36 ore settimanali e contemporaneo rapporto di lavoro sempre a tempo indeterminato presso un ente pubblico locale con impegno orario di 10 ore settimanali, può usufruire oltre ai canonici 3 giorni di permesso retribuito al mese previsti dalla legge 104/92 anche di 5 ore in più di permesso mensile legge 104/92 commisurate all'impegno di 10 ore settimanale presso l'ente pubblico locale? Oppure i 3 giorni canonici sono omnicomprensivi ed escludono la possibilità di cumulo? Grazie anticipatamente per la risposta.

 

La risposta dell'avv. Colicchia

 

Egregio Signore,

il lavoratore con disabilità grave che già beneficia dei permessi di cui al comma 6, art. 33, legge n. 104/1992 può fruire anche di permessi per assistere altri familiari in situazione di disabilità grave, senza necessità di acquisire alcun parere medico legale (circ. n. 53/2008, p. 6).

La circolare INPS n. 53/2008 al punto 6 recita: "Si ritiene che il lavoratore con disabilità grave, che già beneficia dei permessi ex lege 104/92 per se stesso, possa anche cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per assistere un proprio familiare con handicap grave, senza che debba essere acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch'esso in condizioni di disabilità grave".

Anche INPDAP, con Circolare 10 luglio 2000, n. 34 (punto 5.1) ammette la cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza.  Il punto 5.1 della circolare recita: "... cumulabilità dei benefici in capo al lavoratore nella sua duplice qualità di familiare di persona disabile grave e di portatore, lui stesso, di handicap grave. Anche in questo caso il cumulo è consentito a condizione che non vi siano altri familiari in grado di prestare assistenza. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo."

Il Dipartimento della Funzione, nella circolare 13 del 6 dicembre 2010, intervenuta a seguito della legge 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro) che ha modificato parzialmente la disciplina dei permessi conferma questa possibilità, dove al punto 3 leggiamo: " [...] Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste".

Nello specifico non risulta molto chiaro il quesito proposto. La invito per delucidazioni piu specifiche di contattarmi in privato.

Saluti

Avv. Roberto Colicchia

 

Studio Legale
AVV. ROBERTO COLICCHIA
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