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Gent.mo Avv.to sono il marito di una insegnante di scuola primaria la quale ha diritto, ai sensi della legge 104 art.33,a n.03 giornate di permesso(mensili)  in quanto obbligata ad accompagnare il proprio genitore,affetto da leucemia,presso l'ospedale che dista circa 50 Km,per sottoporsi a trasfusione di sangue ed a controlli di routine. Purtroppo,per necessità del reparto ospedaliero e del medico che ha in cura mio suocero,la giornata per sottoporsi a cura è solo il martedi,giornata nella quale e prevista per gli insegnanti il rientro pomeridiano per la programmazione collegiale. Purtroppo il Dirigente Scolastico ha provveduto,in quanto un suo diritto a notificare la modifica della giornata di riposo da giovedi a martedi,ma nel contempo la invita a presentarsi a scuola il pomeriggio del martedi per la programmazione collegiale minacciandola che non presentandosi avrebbe preso dei provvedimenti disciplinari.

Il giorno 6 ottobre 2015 mia moglie, non si è presentata alla programmazione(abbiamo la documentazione medica che certifica l'impossibilità ad essere presente) é stata invitata,con comunicazione in data odierna, agiustificare con " giustificate motivazioni" l'assenza entro cinque giorni. Alla luce di quanto esposto si chiede se per legge si è obbligati adessere presenti nel pomeriggio,pur godendo del permesso previsto dalla legge104; a scuola oppure si tratta di un abuso del Dirigente Scolastico.

La risposta dell'avv. Colicchia

Gentile Signore;

anzitutto è bene precisare che il Dirigente Scolastico non alcuna discrezionalità sulla concessione dei permessi in discorso. Il suo compito è solo quello di verificare la sussistenza dei presupposti di legge ovvero effettuare un controllo sulla correttezza formale della domanda presentata. Una volta concessi i permessi con decreto o a seguito della consegna di tutte le certificazioni e autodichiarazioni a supporto della richiesta difruizione, non si è, dunque,tenuti a “giustificare” di volta in volta la fruizione del permesso con la conseguenza che diventa illegittima qualsiasi richiesta del Dirigente che vadain tal senso.

La normativa a cui occorre fare riferimento è l’art. 15/6 del CCNL/2007 il quale dispone che i permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 devono essere possibilmente fruiti dai docenti ingiornate non ricorrenti.

La Funzione Pubblica, nella circolare n. 13/2010, ha precisato che:“Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi,l’interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile conriferimento all’intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa”.

Pertanto, la programmazione dei permessi da parte del dipendente potrebbe essere ritenuta buona regola, fermo restando l’urgenza per garantire una adeguata assistenza.

Dunque il dipendente non è tenuto a presentare una documentazione a giustificazione dei permessi ogni volta che ne fruisce etanto meno se la fruizione dei permessi è ritenuta“urgente” e fuori dallo schema a suo tempo presentato. In considerazione del fatto che a volte l’esigenza dell’assistenza al disabile è imprevedibile e non può essere sempre programmata.

Ciò detto ed a titolo meramente informativo la informo che il permesso consentito dalla legge 104 del 1992 può essere utilizzato dal docente che presta assistenza al familiare disabile ed è fruibile anche in opzione frazionata. Modalità,questa, direzionata nell’obiettivo di assistere parenti ed affini entro il terzo grado anche frazionando i segmenti temporali dei permessi orari. Tale scansione frazionata nel limite delle 18 ore mensili è stabilita da una circolare Inpdap (più precisamente la n. 34 del 10 luglio 2000): pertanto, per quello che riguardala Pubblica Amministrazione,i soggetti che sono dipendenti pubblici hanno diritto, “in luogo dei tre giornidi permesso in esame, al corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa,non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo” .

Spero di esserle stato di aiuto.

Cordiali saluti.

AVV. ROBERTO COLICCHIA
Via Risorgimento Prol. 66  89135 - Reggio Calabria
Via G. Garibaldi, 118 91020 - Petrosino (Tp)
Cell. 329.7014305  Fax  0965.037245
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