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SPECIALE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Disabili-com: logo Speciale Barriere architettoniche

PROCEDURE PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE ABITAZIONI

Ai sensi della legge 13/1989, gli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti negli edifici privati possono essere compiuti in deroga a quanto previsto nei Regolamenti edilizi comunali.
Vanno comunque rispettate le norme antisismiche, quelle di prevenzione degli incendi e degli infortuni, e quelle relative ai beni storico-culturali.
Nel caso di edifici composti da più abitazioni è richiesta una delibera da parte dell'assemblea comunale: in caso di assenso è il condominio che si fa carico delle spese per gli interventi nelle parti comuni; in caso di rifiuto, il disabile (o chi per esso) può in ogni caso intervenire per l'abbattimento delle barriere esistenti, però a spese proprie.
L'esecuzione di opere interne non è soggetta a concessione edilizia o autorizzazione: è sufficiente che l'interessato presenti indirizzata al sindaco, indicando l'inizio dei lavori, e una relazione a firma di un professionista abilitato.
Qualora, invece, vi sia una alterazione dell'aspetto esteriore o della sagoma dell'edificio è richiesta un'autorizzazione del sindaco all'esecuzione dei lavori.
A tali domande devono essere allegati un certificato medico in carta libera attestante l'handicap e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti l'ubicazione dell'abitazione e gli ostacoli presenti su cui si intende intervenire.
Per l'abbattimento di tali barriere è prevista anche una forma di contribuzione: la domanda va presentata entro il primo marzo di ogni anno, indirizzata al sindaco e corredata di tutta la documentazione vista in precedenza (certificato medico, dichiarazione sostitutiva, relazione di un tecnico abilitato).
Naturalmente, se un'opera è realizzata in contrasto con la legislazione sulle barriere architettoniche non può essere considerata abitabile od agibile, ai sensi dell'articolo 24 della legge 104/1992.