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SPECIALE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Disabili-com: logo Speciale Barriere architettoniche

LEGGE 13/89 - BARRIERE ARCHITETTONICHE

DESCRIZIONE

La Legge 13/89 prevede l'erogazione annuale di contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati.
I contributi possono essere concessi per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono in forma effettiva, stabile ed abituale disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti.
I contributi vengono concessi anche per l'acquisto di attrezzature finalizzate a rimuovere gli ostacoli all'accessibilità su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza.

L'entità del contributo viene determinata:

  • sulla base delle spese sostenute e comprovate, per un massimo di € 7.101,28
  • sulla base delle somme trasferite al Comune dallo Stato tramite la Regione

La richiesta di contributo va fatta su apposito modulo.


CHI PUO' BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO

  • I disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti
  • coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente
  • i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari
  • i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all'assistenza di persone con disabilità

Da tenere a mente che i lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda.


CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

  1. il portatore di handicap
  2. l'esercente, la potestà o la tutela sul soggetto portatore di handicap


CHE COSA BISOGNA PRESENTARE

  • Domanda al Sindaco del Comune in cui è sito l'immobile, in carta bollata da €10,33 il 1° marzo
  • descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista
  • certificato medico, rilasciato da qualsiasi medico (o dall'U.L.S.S competente in caso di invalidità totale) e richiesta di precedenza per l'assegnazione di contributi


ENTITA' DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato in rapporto alla spesa sostenuta:

  • spesa fino a 2.582,28 euro: contributo fino alla copertura della spesa
  • spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: contributo di € 2.582,28 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi 2.582,28 euro (esempio: spesa sostenuta € 7.746,85; contributo € 2.582,28 + € 1.291,14 pari al 25 % dei rimanenti 5.164,56 euro)
  • spesa dai 12.911,42 ai 51.645,68 euro: contributo di 5.164,56 euro più il 5% della spesa che eccede i primi 12.911,42 euro (esempio: spesa sostenuta € 28.405,12; contributo € 5.164,56 + € 774,68 = 5% dei rimanenti 15.493,70 euro)


TEMPI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

  • Assegnazione del contributo entro 30 giorni dalla comunicazione da parte della Regione della somma disponibile per il Comune
  • l'erogazione del contributo avviene dopo l'assegnazione, previa esecuzione dei lavori ed entro 60 giorni dalla presentazione della fattura dopo la conclusione dei lavori

Le domande non soddisfatte nell'anno in corso per insufficienza di fondi, restano comunque valide per gli anni successivi.

Se vuoi leggere il testo della legge 9 gennaio 1989, n. 13, clicca qui