Sono un dipendente della P. Amm. Pertanto si farà riferimento a quanto previsto dalla circolare INPS nonché alla circolari del Dipartimento Pubblica Amministrazione. La mia domanda è riferita alla concessione dei permessi L.104 per gravi motivi ed assistenza riconosciuta per mio padre. La mia residenza è oltre i 150 km dalla residenza del disabile, per tanto, in base a quanto stabilito dell'articolo 6 (comma 1, lettera b) del Decreto legislativo n. 119/2011 si dovrà giustificare con idonea documentazione l'effettivo spostamento alla residenza del disabile, in definitiva spetta allo scrivente l'onere della prova. Fin qui tutto ok. Ora starebbe emergendo una novità o un'interpretazione, che a mio modesto parere è errata: cioè che hai giorni di permesso L.104 non si potrebbero unire giorni di diversa natura giuridica es. Congedo parentale o congedo ordinario (ferie) etc. Pertanto, se io dovessi usufruire di detti permessi, risiedendo a 900 km, quindi ben oltre i 150 km, potrò chiedere i 3 gg consentiti nel mese, giustificando il viaggio, come previsto con apposita documentazione, ma non posso prolungare detto periodo con altre giornate ( congedi, ferie etc.). In definitiva mi si chiede di prendere solo i gg per la L.104. Da ciò che invece a me risulta non esisterebbe nessuna norma in merito, ma ribadendo il concetto sulla distanza, io dovrei giustificare solamente il viaggio necessario per fornire assistenza. Spero di aver spiegato il concettoin modo corretto , aspetto vostra consulenza.
La risposta dell'avv. Colicchia
Egregio Signore, mi riporto a quanto contenuto sul sito Inps. I giorni di ferie non influiscono sulla maturazione dei giorni di permesso Legge 104/92, e questo vale sia per il lavoratore che fruisce per se stesso dei permessi che per il familiare che presta assistenza. Sono soggetti a riduzione delle ferie e della 13^ mensilità solo i permessi fruiti dai genitori di disabile grave che siano cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio. Conseguentemente, negli altri casi non dovrà farsi luogo a decurtazione o riduzione di sorta. (Parere del Consiglio di Stato 9 novembre 2005 n. 3389) L'INPS - Direzione Generale, con nota del 04/03/2009 n. 0119563 così risponde a richiesta chiarimenti sulla riducibilità dei permessi retribuiti art.33 legge 104/1992 qualora durante la stessa mensilità il lavoratore usufruisse di ferie o periodi di malattia: "Le giornate di ferie e malattia non incidono sul diritto ai 3 giorni di permesso".Eventuali decurtazioni di ferie e tredicesima mensilità, per effetto dell'incidenza negativa dei permessi retribuiti ex art. 33 Legge 104/1992, risultano inammissibili e potrebbero configurare, addirittura, specifiche discriminazioni (Parere - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione generale della tutela delle condizioni del lavoro Prot. 15/0001920 del 5 maggio 2004).
Il Consiglio di Stato (9 novembre 2005 n. 3389), ha disposto in maniera significativa, che le ferie e la tredicesima mensilità non sono soggette a decurtazione.
In ogni caso è sempre opportuno verificare quanto stabilito nel contratto collettivo di categoria.
Evidenzio che i patronati, vengono aggiornati di tali circolari sistematicamente; pertanto in merito alla sua situazione Le consiglio di rivolgersi a loro.
Saluti
Studio Legale
Avv. Roberto Colicchia
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