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disegno di un aereoIl documento di riferimento è il Regolamento CE n.1107/2006

Come ben sanno tutti i cittadini disabili o con mobilità ridotta, molte volte le vacanze si trasformano in veri  propri viaggi della speranza. Può capitare infatti che barriere a volte stupide vadano ad intralciare coi diritti fondamentali di ciascuno, rovinando un momento che dovrebbe invece essere, di diritto, di relax e spensieratezza.

Cogliendo al volo l'avvicinarsi dell'appuntamento con le prossime Paralimpiadi, che vedranno da fine agosto Londra affollarsi di atleti e spettatori con disabilità , la Commissione Europea ha ritenuto importante divulgare qualche giorno fa un comunicato col quale portare alcuni chiarimenti in merito alle regolamentazioni e diritti che riguardano i viaggi aerei delle persone disabili o con ridotta capacità motoria. E' importante, infatti, che i viaggiatori con disabilità sappiano che ci sono specifici diritti ai quali possono appellarsi, che rappresentano una tutela al loro viaggiare sicuri e assistiti.

Le linee guida si rifanno a quelle che sono le indicazioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, che rappresenta il testo di riferimento per la materia, e sono il risultato di una discussione che ha interessato tutti gli attori chiamati in causa: dalle autorità nazionali e dell'aviazione, alle associazioni di utenti. Le linee guida si riferiscono a coloro che viaggiano in tutti gli aeroporti dell'Unione europea e le operazioni dei vettori Ue ovunque nel mondo, o che utilizzino vettori non Ue dentro l'Europa o in partenza dall'Europa.

Alcuni i punti chiave messi in evidenza nelle linee guida, e inerenti i più diffusi problemi o disservizi, come i negati imbarchi, la richiesta di certificazione medica non necessaria, la regolamentazione dell'imbarco di ausili medici.

PRE-NOTIFICA  -  Con le linee guida si sottolinea la necessità , da parte del viaggiatore, di comunicare tempestivamente (almeno 48 ore prima della partenza) le proprie necessità alla compagnia aerea scelta affinchè i fornitori di servizi (aeroporti o vettori) possano preparare l'assistenza richiesta.

NEGATI IMBARCHI - Diverse sono le segnalazioni da parte di cittadini che si sono visti rifiutare l'imbarco, con motivazioni in realtà ingiustificabili, come la richiesta di certificati medici non necessari o di accompagnatori. Le linee guida a questo proposito confermano che per coloro che hanno una condizione di disabilità definita come "stabile" (es. non vedenti o persone su carrozzina), le compagnie aeree non devono richiedere certificazione medica. Allo stesso tempo, non risulta necessaria la presenza di accompagnatori quando si tratti di persone disabili autonome, ad eccezione di casi in cui specifici requisiti di sicurezza la richiedano (in quel caso il passeggero deve esserne comunque sempre informato).

DISPOSITIVI MEDICI E DI MOBILITA'  - Per i passeggeri disabili o con ridotta mobilità , è loro diritto trasportare gratuitamente due dispositivi di mobilità ; anche in questo caso è necessario comunicare almeno 48 ore prima la volontà di imbarcare un ausilio come una carrozzina elettrica.  E' diritto del passeggero portare con sé il proprio cane guida che può viaggiare in cabina, previo preavviso. Anche per i viaggiatori che necessitano di ossigeno è necessaria una comunicazione preventiva: in questo caso sarà la linea aerea a decidere se fornire essa stessa l'ossigeno, o permettere all'utente di portare il proprio.

Ricordiamo che in Italia l'Enac - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile è l'ente preposto a garantire i diritti del passeggero, e la corretta applicazione del regolamento comunitario. Per viaggiare informati, consigliamo quindi sempre di aggiornarsi prima: tra le altre utili informazioni, sul sito di Enac è possibile consultare la Carta dei diritti del passeggero e l'aggiornata sezione dei Diritti dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta, con importanti indicazioni sui propri diritti, sulle fonti normative e su indirizzi e link utili.

Un viaggiatore consapevole e informato è senz'altro un viaggiatore che con maggiore probabilità saprà far valere i propri diritti. Non ci resta quindi che augurarvi buon viaggio!


Per approfondire:


Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006

Diritti dei passeggeri con disabilità o mobilità ridotta dal sito dell'ENAC


IN DISABILI.COM:

speciale VACANZE ACCESSIBILI

VIAGGI IN AEREO E LA TUTELA DELLA DISABILITà 


Francesca Martin




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