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Il problema della conduzione di imbarcazioni da parte di disabili e’ complesso e semplice allo stesso tempo. E’ complesso perche’, come al solito, si rischia di perdersi nei meandri di leggi e decreti, che rimandano continuamente da un medico ad una commissione, da un ufficio all’altro, da una domanda all’altra. E’ semplice perche’, in sostanza, la normativa attuale vieta, di fatto, il conseguimento della patente ai disabili.



Partiamo dalle possibili alternative: il punto di riferimento normativo e’ il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, che si occupa di disciplinare l’ottenimento delle patenti nautiche.



Grazie anche al contributo dei titolari dell’agenzia di pratiche specializzata “Capo Horn” di Padova, che abbiamo coinvolto nella nostra ricerca, per chi si accontenta la soluzione e’ quella di condurre, senza patente e rispettando solo i limiti minimi di eta’ previsti nel decreto, e che vanno, a seconda del tipo di imbarcazione, dai 14 ai 18 anni, imbarcazioni a vela inferiori a 10 metri o a motore inferiori a 7,5 metri. In quest’ultimo caso il motore deve essere di potenza inferiore a 40.8 cavalli. Ma questo e’ lo stesso regime che si applica anche ai normodotati, quindi nessuna novita’.



Resta pero’ tutto da verificare il comportamento delle compagnie di assicurazione. Fermo restando che chi ha questi requisiti rispetta la legge, infatti, chi ci assicura che nel momento in cui il disabili rimane coinvolto in un incidente la compagnia non si rivalga su di lui perche’ non era in grado di svolgere con sicurezza le operazioni e le manovre a bordo? Nessuno



Che poi e’ la stessa motivazione con la quale non viene concessa la patente: “non possono ottenere le patenti nautiche coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali che impediscono di svolgere con sicurezza” le operazioni a bordo. Così recita il DPR 431/97, ed all’allegato “A” si riscontrano tutta una serie di esempi che non hanno bisogno di commenti.



Per quanto riguarda chi ha il potere di stabilire l’entita’ della disabilita’, di solito funziona cosi’: il medico legale autorizzato non decide, e rimanda l’aspirante “lupo di mare” alla Commissione Medica Locale, che rigetta la domanda e… tutto finisce li’.

Per chi volesse consultare il DPR in questione, ecco il link href="http://www.biggame.it/leggi/diporto/DPR431_97.htm">http://www.biggame.it/leggi/diporto/DPR431_97.htm

Federico Fusetti - federico@disabiliforum.com

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