Assistenza alunni disabili: come sarà il nuovo anno scolastico alla luce della sentenza del Consiglio di Stato?

Settembre 2, 2024

L’assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico: alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, come i Comuni, per esigenze di finanza pubblica, potranno tagliare le ore assegnate dal GLO e indicate nei PEI individuali? Da dove nasce quella sentenza e quali effetti potrà produrre?

Riceviamo e pubblichiamo una nota della Rete SupeRare nella quale il Responsabile Affari Legali, l’avvocato Manfredo Piazza, analizza l’ormai famigerata sentenza del Consiglio di Stato che, rigettando il ricorso di una famiglia del cui figlio disabile erano state ridotte dal Comune le ore di assistenza scolastica per mancanza di fondi, apre uno squarcio su una giurisprudenza finora garantista del diritto all’inclusione scolastica.

SENTENZA CHE FARÀ GIURISPRUDENZA?
Dal 12 Agosto ad oggi ha fatto molto discutere la sentenza del Consiglio di Stato n.7089/2024 che ha rigettato le richieste di una famiglia al cui figliolo, da un Comune, sono state tagliate, rispetto a quanto previsto nel PEI, ore di assistenza all’ autonomia e alla comunicazione in ambito scolastico. In molti ci siamo chiesti quanto questa sentenza farà giurisprudenza e come potrà essere usata dagli enti locali per tagliare le ore di assistenza previste nel PEI, in ragione di esigenze di bilancio. Secondo il nostro parere, si è aperta una brutta pagina della storia dell’inclusione in ambito scolastico e non possiamo che chiederci: in futuro, cosa prevarrà? il diritto di ogni persona con disabilità ad avere i necessari sostegni o, piuttosto, le esigenze di finanza pubblica degli enti locali? Siamo molto amareggiati e preoccupati , sicuramente questa sentenza getta tante ombre sull’inclusione scolastica e sui diritti di ogni bambino/a, studente/ssa con disabilità che frequenta le nostre scuole . La prima domanda che ci siamo posti è: – come si è giunti a questo? Da dove trae origine questa sentenza? –

ORIGINI DELLA SENTENZA
Purtroppo il dispositivo di quella sentenza ha origini lontane e ci fa male oggi affermare: “lo avevamo detto”, ma eravamo in pochi a sostenerlo quando sono stati varati il d.lgs 66/17 e poi il dlgs 96/19. Quel famoso d.lgs. 66/17, troppo spesso osannato, all’art. 3, co. 5 recitava infatti quanto segue:

“Gli Enti locali (….. ) provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili: a) gli interventi necessari per garantire l’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l’assegnazione del personale, come previsto dall’articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.
C’è poi un’altra norma che ci ha portati a questo, il dlgs 96/19 che ha soppresso l’Art 2 C2 dlgs 66/17 che recitava: “L’inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto”.

COME SARÀ IL NUOVO ANNO SCOLASTICO?
Ci sarebbe molto da dire nel merito di quanto sancito dai citati dlgs , sicuramente il dlgs 96/19, presenta anche aspetti che dovrebbero portarci alla valutazione dei profili di costituzionalità, ma oggi il tema vero è: come tutto ciò inciderà tra pochi giorni, alla ripresa delle scuole, nelle assegnazioni dell’assistenza necessaria in ambito scolastico, per assicurare anche ai nostri ragazzi di poter godere del pieno diritto all’istruzione, garantendo al contempo ad ognuno il pieno sviluppo del potenziale umano e della vita di relazione che quell’unico ambito di socialità alla pari che è la scuola, è tenuta a garantire?

ASSENZA DELLA POLITICA
Con amarezza, dobbiamo purtroppo riconoscere che in questa vicenda la politica risulta gravemente assente. Ancora una volta, si affida in un ambito così delicato, la tutela del diritto allo studio delle persone con disabilità, alla giurisprudenza. E se fino a oggi, anche grazie a numerosi provvedimenti favorevoli dei TAR e anche dello stesso Consiglio di Stato (v. settima Sezione del Consiglio di Stato, sentenza n° 4473 pubblicata il 3 maggio 2023), la sponda del giudice amministrativo consentiva di coprire la pesanti carenze organizzative del sistema di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oggi queste falle emergono in modo drammatico, davanti a scenari che incutono ingiuste incertezze nelle famiglie, costrette sempre di più a rivolgersi ai giudici, per la carenza delle risorse stanziate dagli enti locali per il servizio “accessorio” ma essenziale per garantire il diritto allo studio degli studenti.

URGE INTERVENTO LEGISLATIVO
Non sappiamo quanto questa sentenza agostana del Consiglio di Stato, anche se in netto contrasto con propri precedenti e altre sentenze della Corte Costituzionale (prima fra tutte, ma non unica, la sentenza 265/16), condizionerà la giurisprudenza nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Certamente costituirà una remora per i TAR che finora avevano accolto i ricorsi delle famiglie dei ragazzi con disabilità.

E dunque, non resta che attendere il prossimo precedente al Consiglio di Stato per chiedere che si pronunci l’Adunanza Plenaria e sperare che si ristabilisca il precedente orientamento favorevole della Settima Sezione.

UN DIIRITTO COSTITUZIONALE NON PUÒ DIPENDERE DALLE SENTENZE
Ma non si può certo chiedere a chi ha diritto all’erogazione dei servizi annessi al diritto allo studio di restare appesi alle oscillazioni della giurisprudenza per vedere accordata una tutela di rango costituzionale: per garantire tali diritti, da un lato, occorrerà seguire strade giurisdizionali che hanno già dato risultati positivi anche davanti al Giudice Ordinario (V. Tribunale di Roma, Tribunale di Lucca, Tribunale di Ancona e altri ancora che hanno accolto sottolineando il carattere discriminatorio dell’assenza di risorse), dall’ altro sarà necessario un intervento legislativo di carattere strutturale.

I DUBBI E I PUNTI DEBOLI
Sicuramente c’è una discrasia rispetto a quel vincolo posto dall’art 13 c 3 della legge 104/92 che prevede l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, ma se sussiste per l’ente locale l’obbligo di garantire il servizio, come andrà definita quantitativamente questa assistenza? Ricordiamo che l’ente locale non è parte di quel GLO ed anche che nel dm 182/20 mentre è chiaramente esplicitato che le ore necessarie di sostegno vanno motivate, non si ha lo stesso obbligo per l’assistente all’ autonomia e alla comunicazione.

L’altra domanda è d’obbligo: in quanti Pei dei nostri ragazzi abbiamo una descrizione della tipologia d’intervento demandata all’assistente all’ autonomia ed alla comunicazione? E poi: come si può garantire quell’ uniformità nazionale dal momento che, contrariamente a quanto sancito dalla norma, non è ancora previsto un profilo professionale unico dell’assistente all’ autonomia ed alla comunicazione? Insomma, un gran pasticcio, temiamo davvero per il futuro dei nostri ragazzi.
Urge l’intervento del legislatore con decretazione d’urgenza, per eliminare questa inaccettabile falla del sistema di inclusione scolastica dei nostri studenti con disabilità.

Avv. Manfredo Piazza
Responsabile Affari Legali
Rete SupeRare
www.retesuperare.org

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Locatelli: “Su studenti con disabilità sentenza Consiglio di Stato non giusta”

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