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SPECIALE INTEGRAZIONE SCOLASTICA
a cura di Ilaria Vacca

 bambini diversi convivono nella comunità    scolastica

DEROGHE ALL'INSEGNAMENTO DI SOSTEGNO - COSA SONO?

La Corte Costituzionale, con la Sentenza 80/10, ha chiarito che limitare il sostegno agli alunni disabili è incostituzionale, essendo il diritto all’istruzione un diritto fondamentale.

Questo principio si scontra però con il bilancio statale, che prevede un drastico taglio del numero degli insegnanti di sostegno.
Per uscire dall’empasse si utilizzano le DEROGHE, cioè le assegnazioni di ore €˜aggiuntive‑¬ di sostegno in tutte quelle situazioni in cui gli insegnanti di sostegno regolarmente incaricati non siano in grado di supplire alla reale necessità degli alunni.

Le deroghe sono autorizzate dalla Circolare Ministeriale della n.59/10 del 23 luglio 2010, che interessa appunto l’adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto.

Questo documento è volto ad assicurare una specifica forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità , solo dopo aver tentato tutte le possibilità previste dalla normativa vigente.
Prevedere la possibilità di stabilire ore aggiuntive o posti di sostegno è propriamente una forma di tutela ai disabili, applicabile nei casi nei casi comprovati (ai sensi dell’articolo 35, comma 7 della Legge 289/02, Finanziaria per il 2003) e segnalati (ai sensi degli articoli 9, comma 15 e 10, comma 5 del Decreto Legge 78/10) dai Gruppi di Lavoro composti dai docenti della classe, dalla famiglia e dagli operatori sociali e sanitari che seguono i singoli alunni, i Direttori Scolastici Regionali devono autorizzare le deroghe.

Saranno i direttori scolastici regionali, in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli istituzionali competenti, a individuare modalità di equilibrata e accorta distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l’integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole. Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che accolgono alunni con disabilità , devono essere costituite secondo quanto previsto dall’articolo 5 del Regolamento sul dimensionamento, cioè non devono superare il numero massimo di 20 alunni.

Le deroghe interessano sia gli insegnanti di sostegno, sia i collaboratori scolastici, qualora le risorse assegnate non rendano possibile il regolare funzionamento dei servizi scolastici.

Ricordiamo che le ore di sostegno devono soddisfare le effettive esigenze dell’alunno secondo la diagnosi funzionale e il piano educativo individualizzato (Sentenza del consiglio di Stato n. 2215/10).

Il problema di queste deroghe è giuridico-legale: si parla infatti di situazioni di €˜particolare gravità ‑¬ o semplicemente di €˜gravità ‑¬ ma non esiste un riscontro pratico di quale sia la soglia di questa gravità . In questo sarà la decisione del Dirigente Scolastico o Regionale a stabilire la gravità della disabilità dell’alunno.

Il numero delle ore si sostegno in deroga non è precisato, ma deve €˜soddisfare le effettive esigenze dell’alunno, secondo la diagnosi funzionale e il Piano Educativo Individualizzato‑¬.


Ricordiamo però che questa Circolare ribadisce esplicitamente l’obbligo per l’Amministrazione Scolastica di rispettare i tetti di spesa e i tagli imposti dall’articolo 64 della Legge 133/08, ma anche delle norme sulla sicurezza nelle aule.

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