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DISABILI E UNIVERSITA': I RIFERIMENTI NORMATIVI

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Fino a non molti anni fa, gli studenti disabili che desiderassero intraprendere gli studi universitari si scontravano con parecchi problemi. Non si trattava solo, come per i loro coetanei, di dover scegliere il corso di laurea più adatto alle proprie inclinazioni, ma di affrontare difficoltà logistiche e didattiche (spazi inadeguati, pochissimi ausili speciali a disposizione, barriere €˜culturali‑¬ di vario tipo) tali da rendere particolarmente problematico l’inserimento all’Università .

A partire dal 1992, quando è stata emanata la l. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) la situazione ha iniziato lentamente a migliorare, e il numero di studenti universitari disabili, nel corso degli anni, è notevolmente aumentato, anche grazie all’affermazione delle nuove tecnologie e a normative specifiche in materia di inserimento scolastico (soprattutto la l. 17/1999, Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e il DPCM 9 aprile 2001, Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della L. 2 dicembre 1991, n. 390). Il fine di questi interventi legislativi non è (e non dev’essere), naturalmente, la €˜semplificazione‑¬ del percorso di studi, quanto piuttosto la rimozione degli ostacoli di qualunque natura che impediscano un corretto inserimento dello studente disabile all’interno del sistema scolastico ed universitario, secondo i principi stabiliti anche dalla nostra Costituzione.

Vediamo ora più da vicino qualche norma particolarmente significativa:

l. 104/1992:

- art. 13 (Integrazione scolastica): stabilisce che l’integrazione scolastica e universitaria debba realizzarsi anche attraverso €˜attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico‑¬ (comma 1, lettera b). Inoltre è prevista da parte dell’Università la programmazione di €˜interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale‑¬ (comma 1 lettera c). La l. 17/1999 ha aggiunto a questo articolo il comma 6 bis, che garantisce agli studenti universitari disabili sussidi tecnici e didattici specifici, oltre al supporto di appositi servizi di tutorato.
- art. 16 (Valutazione del rendimento e prove d'esame): stabilisce il diritto per gli studenti disabili di sostenere esami, anche universitari, utilizzando i necessari ausili (comma 4), previo accordo con il docente della materia e con il supporto del servizio di tutorato previsto dall’art. 13, e la possibilità di svolgere eventualmente prove equipollenti (comma 5, come modificato dalla l. 17/1999). La l. 17/1999 istituisce anche la figura del Delegato del Rettore, €˜con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo‑¬ (comma 5 bis).

DPCM 9 aprile 2001: disciplina gli aspetti economici dello studio universitario (diritto allo studio). Per quanto riguarda gli studenti disabili, stabilisce (art. 14) le forme di concessione di benefici economici e i criteri per il loro ottenimento, anche in relazione al merito (numero di CFU).


- Testo completo l. 104/1992
- Testo completo l. 17/1999
- Testo completo DPCM 9 aprile 2001

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