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La nuova normativa sulla parità scolastica garantisce al ragazzo disabile che frequenta una scuola non statale il diritto all'insegnante di sostegno specializzato?

Osserva l'Avv. Salvatore Nocera: "la legge n.62 del 10 marzo 2000 sulla parità scolastica prevede che le scuole non statali dipendenti da enti pubblici o da privati siano parificate a quelle statali. (...) La legge 62 accoglie pienamente il principio dell’integrazione scolastica. Infatti esso è esplicitato nell’art.1 comma 3, comma 4 lett. €˜e‚Ž» e comma 14, dove è fatto espresso riferimento ai principi della legge-quadro n.104/92. Ciò dovrebbe fugare i timori di quanti pensavano che questa legge avrebbe potuto finanziare anche le scuole speciali.

Inoltre i 7 miliardi annui, esclusivamente stanziati per le attività di sostegno, dovrebbero garantire una sufficiente presenza di insegnanti specializzati, stante la circostanza che sino ad oggi risultano poche iscrizioni di alunni con handicap alle scuole non statali."

Pertanto anche le scuole non statali dovrebbero assumere docenti di sostegno specializzati per gli alunni in situazione di handicap che si iscrivono. A mio avviso resta aperto il problema del reperimento di docenti di sostegno specializzati da parte delle scuole non statali vista la cronica carenza su tutto il territorio nazionale di docenti provvisti del titolo.

scheda a cura di Nicola Quirico

Come comportarsi quando capita che l’alunno in situazione di handicap è spesso assente o le ore assegnate per l’attività di sostegno sono carenti?

E' importante programmare già dall'inizio dell'anno scolastico attività che prevedano la presenza in classe dell'insegnante di sostegno con gruppi ridotti di alunni. In questo modo l'insegnante di classe mantiene il proprio ruolo anche quando l'alunno e’ assente.

In ogni caso anche con solo sei ore l'attività di sostegno non deve essere svolta esclusivamente fuori dalla classe. Su questo delicato tema osserva Marisa Pavone, docente di Pedagogia speciale, Università di Torino che €˜la circolare ministeriale n. 153 del 15 giugno 1988 sottolinea che è "illegittimo" istruire l'alunno in situazione di handicap facendolo uscire dalla sua classe. Il provvedimento ribadisce "la validità degli orientamenti espressi con la CM n. 250/1985 [si tratta della circolare applicativa dei vigenti programmi per la scuola elementare, con specifica attenzione alle esigenze poste dagli alunni in situazione di handicap; N.d.R.] specie per quanto attiene all'illegittimità dell'uscita dalla classe degli alunni con handicap, salvo nei casi in cui un periodo di attività individuale fuori dalla classe sia espressamente previsto dalla stesura del piano educativo individualizzato e concordato tra docente specializzato e docenti curricolari; agli stessi si raccomanda la necessità di stretta collaborazione".

scheda a cura di Nicola Quirico

Quali competenze ha e da chi è costituito il gruppo H?

Pubblichiamo una nota curata da Mario Tortello relativa al funzionamento di questi organismi.

"Circa i gruppi di studio e di lavoro a livello di scuola, mi permetto di elencare alcune disposizioni vigenti, tratte dalla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e dal successivo Decreto ministeriale 26 giugno 1992.

- Sono costituiti "presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado" (L. n. 104/92, art. 15, comma 2).

- Sono composti da "insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti" (ibidem).

- Hanno il compito di "collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo".

Perciò:

- La loro costituzione non solo "può essere proposta dagli insegnanti all'interno del collegio docenti", ma "deve" essere prevista; nei casi in cui il capo d'istituto non provvede alla attivazione, il medesimo incorre nel reato di omissione in atto d'ufficio.

- La presenza dei genitori non è a discrezione degli insegnanti.

- La presenza degli studenti (specie nella secondaria superiore) è particolarmente significativa (qualcuno conosce casi in cui ciò avviene?).

Per approfondire: La diversità Ÿ sta al centro della scuola, e con essa l'handicap, che ne rappresenta il paradigma. Proprio nei confronti degli alunni in difficoltà , la scuola dell'autonomia sollecita un utilizzo più razionale delle risorse umane e materiali comunque presenti nel contesto. Del resto, ne troviamo indicazione anche negli artt. 12-13-14-15 della legge-quadro sull'handicap.

Fra gli strumenti collegiali previsti dalla legge stessa, e non ancora pienamente utilizzati in tutta la loro ricchezza, anche a causa della scarsa conoscenza ed esperienza circa il loro carattere propulsivo nei riguardi della prospettiva integrativa, vi sono i Gruppi di lavoro da attivare nell'ambito dell'istituzione scolastica; in particolare, il Gruppo di studio e di lavoro a livello di Istituto: circolo didattico, scuola media, scuola superiore.

In linea di massima, il Gruppo di lavoro (la cui costituzione è compresa tra gli obblighi che riguardano direttamente il Capo d'istituto) presiede alla programmazione generale dell'integrazione scolastica nella scuola e ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo individualizzatoŸ (Legge n. 104/1992, art. 15, comma 2) dei singoli alunni. Per quanto attiene alle attribuzioni specifiche, interviene per:

a) analizzare la situazione complessiva nell'ambito dei plessi di competenza (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte);

b) analizzare le risorse dell'Istituto scolastico, sia umane che materiali;

c) predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi tecniciŸ;

d) verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto;

e) formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento, anche nell'ottica di prevedere corsi di aggiornamento comuniŸ per il personale delle scuole, delle Asl e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.

Competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo.

Schematicamente, l'azione del Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo. L'elenco è da considerarsi indicativo, non esaustivo.

Competenze di tipo organizzativo

* Gestione delle risorse personali (assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.).

* Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.).

* Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.).

Competenze di tipo progettuale e valutativo

* Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola.

* Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie.

* Progetti relativi all'organico (ad esempio, per la riduzione delle classi che ospitano alunni disabili).

* Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva interistituzionale.

Competenze di tipo consultivo

* Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di specifiche minorazioni); di confronto interistituzionale nel corso dell'anno; di documentazione e costituzione di banche dati.

Si tratta di una operatività intesa a impegnare preventivamente la disponibilità della scuola, predisponendo in anticipo gli interventi che promuovano l'integrazione, concepita quale fenomeno complesso, richiedente competenze plurime e una cultura condivisa.

È un tema che, proprio alla luce di una lettura pedagogica della normativa vigente e di quella in fieri, richiama opportunamente e doverosamente osservazioni formulate in altra sede: Una società può progredire in complessità solo se progredisce in solidarietà . La complessità crescente comporta un aumento delle libertà , delle possibilità di iniziativa, nonché nuove possibilità di disordine, tanto feconde quanto distruttive. La sola soluzione integratrice è lo sviluppo di una solidarietà effettiva, non imposta, ma interiormente sentita e vissuta come fraternità Ÿ (Morin, 1993, p, 74). A nostro avviso, tale sollecitazione è particolarmente valida per il microcosmo-scuola, proprio nel momento in cui ci si avvia verso la prospettiva della piena autonomia organizzativa e didattica.

Una rete di sostegno

Fra le indicazioni operative che il Gruppo di studio e di lavoro a livello di scuola dovrebbe tenere presenti, al fine di promuovere una rete di sostegno nella comunità scolastica, possiamo richiamare le seguenti:

- le tipologie di risorse di sostegno dovrebbero essere elaborate in funzione dei bisogni dell'alunno;

- la rete di sostegno si rivolge a tutti: programmi pensati e realizzati per un solo alunno o per un solo insegnante non sono generalmente efficaci per lo sviluppo di una comunità integrata di sostegno;

- le risorse di sostegno dovrebbero potenziare le capacità della persona di essere in grado di badare a se stessa e agli altri;

- il pericolo connesso con alcuni tipi di sostegno è quello di indurre nel fruitore una inutile e pericolosa dipendenza dal sostegno stesso (occorre promuovere itinerari che sollecitano l'autonomia ed evitare insegnamenti troppo referenziali);

- la rete di risorse dovrebbe divenire un elemento naturale e permanente della comunità scolastica, ed essere gestita da persone direttamente coinvolte nella vita scolastica stessa (docenti, dirigente scolastico, genitori, specialisti).

Composizione del Gruppo di studio e di lavoro

La legge quadro fissa i componenti del Gruppo di studio e di lavoro, che specularmente ripropongono, a livello di Istituto, i componenti del gruppo tecnico del piano educativo individualizzato: docenti di classe e di sostegno; dirigente scolastico (o suo delegato); operatori dei servizi; genitori; studenti (nella scuola secondaria di secondo grado). Vi è

rappresentata dunque tutta la comunità scolastica. Inoltre, nell'ottica di favorire il passaggio del minore handicappato da un ordine all'altro di ritenersi integrato anche dal docente per il sostegno che ha seguito l'alunno nel precedente grado scolare.

Questo organo collegiale - che per la componente insegnanti può identificarsi con una sottocommissione del collegio dei docenti ‚Ž‘ si caratterizza dunque per un intervento finalizzato alla specificazione concreta dell'integrazione e alla sua omogeneizzazione, collegata alla autoanalisi a livello di Istituto. Inoltre, in virtù della pluralità dei partecipanti, può sollecitare nuove iniziative per stabilire collegamenti con i servizi, gli operatori e le risorse dell'extrascuola, che rappresentano la rete istituzionale, lo sfondo integratore esterno, rispetto alle attività di sostegno.

La presente nota a cura di Mario Tortello e’ liberamente consultabile nel sito della FADIS: http://www.integrazionescolastica.org

Come si consegue l'abilitazione per l'insegnamento di sostegno?

[leggi la risposta]

Quali requisiti deve avere un progetto rivolto agli alunni in situazione di handicap e quale procedura seguire per la sua approvazione?

[leggi la risposta]

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