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Quale normativa regola il diritto per il bambino in situazione di handicap di essere integrato in una classe poco numerosa?

Il riferimento normativo per la riduzione del numero di alunni per classe in presenza di alunni in situazione di handicap è dato dal DM 141 del 3.6.1999. La norma di cui riporto copia integrale risulta ambigua in quanto pur prevedendo la possibilità di riduzione del numero degli alunni in particolare per le classi iniziali (le prime) poi pone diversi vincoli di natura economica che di fatto possono impedirne la sua applicazione. Per l'anno scolastico 2002/03 ulteriori precisazioni sono contenute nella C.M. n. 77 emanata dal MIUR in data 8 luglio 2002.

E' comunque importante affrontare per tempo tale problematiche in particolare attivando presso le scuole medie inferiori e superiori forme di orientamento e accoglienza efficaci che evitino il concentrarsi degli alunni in situazione di handicap in una determinata scuola o classe.

DM 141 del 3.6.1999

(...)

1. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

2. La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

3. In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali disponibili in ciascuna scuola.

4. Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive del personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.

5. Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e 43, si avvale dei seguenti organismi:

a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.

b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.

Inoltre segnalo su questo delicato e controverso tema una nota sufficientemente chiara emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata di cui riporto i passaggi più significativi:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Prot. nr. 12731 Potenza, 11 novembre 2002
OGGETTO: Operazioni sulle istituzioni scolastiche

(...)

ž SCUOLA MATERNA
Le sezioni dovranno funzionare con un minimo massimo di 25 bambini e con un minimo di 15 (ridotto a 10 per le Sezioni uniche funzionanti nei Comuni di montagna e nelle piccole isole). Le iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le diverse Sezioni, senza superare il tetto di 28 bambini per Sezione.
Le Sezioni con bambini diversamente abili sono costituite con non più di 20 bambini a condizione che sia esplicitata e motivata la riduzione numerica in relazione al piano individualizzato;


ž SCUOLA ELEMENTARE
Le classi dovranno essere formate di norma con 25 alunni.
Le classi con alunni diversamente abili non potranno avere più di 20 alunni, alle condizioni previste per le scuola materna.
Le pluriclassi devono essere costituite con non più di 12 alunni.
Nelle scuole in cui si svolgono anche attività di tempo pieno il numero delle classi parallele da costituire è determinato sulla base del numero complessivo degli alunni.
All'uopo i consigli di Circolo indicheranno i criteri generali di ammissione nel caso di eccesso di richieste per il tempo pieno rispetto alle classi da formare;


ž SCUOLA MEDIA


Le prime classi sono costituite , di norma, con non più di 25 alunni e non meno di 15. Le iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi parallele della stessa scuola o sezione staccata , senza superare il massimo di 28 alunni per classe, fermo restando che la presenza di 29 alunni comporterà la formazione di un'unica classe ;
Le classi con alunni diversamente abili dovranno essere costituite con non più di 20 alunni alle condizioni prescritte per la scuola materna.
Le classi successive alla prima sono costituite in numero pari a quelle delle prime e seconde classi funzionanti nel corrente anno scolastico a condizione che il numero degli alunni non sia inferiore a 15. In caso contrario si deve procedere alla ricomposizione delle classi, tenendo distinte le classi a tempo prolungato da quelle a tempo normale;


ž SCUOLA SUPERIORE
Le classi iniziali sono costituite, di regola con non meno di 25 alunni. Le eventuali iscrizioni in eccedenza devono essere ripartite tra le classi dello stesso istituto (sede centrale - sede coordinata - sezione staccata o aggregata) senza superare le 28 unità per classe, fermo restando la formazione di un'unica classe in presenza di 29 alunni iscritti.
Le prime classi delle sezioni staccate, sedi coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso dovranno essere costituite con un numero di alunni non inferiore a 20. Tale limite è valido anche in presenza di documentati elementi quali limitate dimensioni delle
aule e dei laboratori , ecc.
Negli Istituti Tecnici, d'Arte e Licei Artistici è consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diverso indirizzo, purchè gli insegnamenti comuni siano prevalenti e a condizione che ciascun gruppo sia costituito da non meno di 10 alunni.
Le classi iniziali dei cicli conclusivi (1° L.C.- 3° L.Sc. - 3° L. Pedag. - 4° I. Art. - 2° L. Art. - 4° I. Professionale - 3° I. Tecnici) sono costituiti con la stessa modalità delle prime classi.
Le classi intermedie e terminali sono costituite, rispettivamente, in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico in corso, purchè siano formate da non meno di 20 alunni.
I suddetti criteri di formazione delle classi si applicano anche alle scuole di ogni ordine o grado annesse ai Convitti Nazionali.
Le classi che accolgono alunni diversamente abili sono costituite con 20 alunni, a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità della riduzione numerica in rapporto alle esigenze formative dell'alunno e il progetto articolato di integrazione definiva espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe e dall'insegnante di sostegno.
Le disposizioni che precedono saranno tenute presenti dalle Istituzioni scolastiche della Regione ai fini della corretta formazione delle classi e dell'acquisizione al sistema informativo dei relativi dati elementari.


Con l'occasione si rappresenta che in sede di contratto dei dati suddetti, ove necessario, saranno apportate le dovute rettifiche, previa contestuale notifica alle istituzioni scolastiche interessate.

IL DIRETTORE GENERALE
Franco INGLESE

scheda a cura di Nicola Quirico

aggiornata il 07/01/2003

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