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È possibile assegnare per più anni lo stesso insegnante di sostegno ad un alunno in situazione di handicap?

La continuità educativa è un aspetto importante della qualità dell'integrazione scolastica, anche se non è ancora riferita al diritto dell'allievo ma a quello del lavoratore. Le procedure legate alla mobilità del personale docente, di per sé complesse, risultano spesso rallentate anche da croniche carenze nella macchina amministrativa. Si tratta di carenze che determinano talvolta l'assegnazione dei docenti a anno scolastico inoltrato, compromettendo fortemente il diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap.

La continuità educativa dell'insegnante di sostegno è comunque maggiormente garantita dalla normativa vigente solamente per coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione, siano essi docenti a tempo indeterminato (ruolo) o a tempo determinato (non di ruolo).

Purtroppo, per i molti insegnanti che attualmente operano sul sostegno (secondo le stime della FADIS, sono circa 10 mila i docenti senza titolo di specializzazione), non esistono norme specifiche. Sul piano del diritto, i principali riferimenti li troviamo nel collegato alla legge finanziaria n. 662 del 23 dicembre 1996, art.1, comma 72, che sancisce: "È garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap". Tal e norma viene ribadita dalla legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 40: "I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuola e, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici, sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola". Ancora, il DM n. 331 24 luglio 1998, art. 40, afferma che "al fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto: della tendenza delle presenze di alunni in situazioni di handicap nell'ultimo triennio; delle necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali; dell'esistenza di progetti educativi individualizzati a lungo termine". Sotto il profilo metodologico e didattico, infine, resta in vigore la CM n. 1/1988, che richiama l'attenzione sulla continuità didattica e sulla necessità di garantire che, nei passaggi dell'alunno in situazione di handicap da un ordine di scuola all'altro, non si creino difficoltà . Inoltre, vengono indicate anche alcune interessanti modalità operative di raccordo tra le diverse istituzioni scolastiche, che tuttavia troppo frequentemente non sono utilizzate. Di continuità educativa in senso lato e per tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni in situazione di handicap) si parla, infine, nel DM 16 novembre 1990 e nella CM 339/1992.

scheda a cura di Nicola Quirico

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