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L’inclusione scolastica si realizza anche con il lavoro di gruppi interistituzionali che operano a livello provinciale e regionale

Nei giorni scorsi ci siamo occupati dei gruppi di lavoro che operano nelle scuole per favorire i processi di inclusione. Oltre ad essi, però, esistono anche altri gruppi presenti negli uffici scolastici provinciali e regionali, con compiti diversi e però altrettanto funzionali agli obiettivi inclusivi del sistema scolastico. Vediamo quali sono e di cosa si occupano.

GLH - L’art. 15 co 1 della legge 104/92 prevede la costituzione di gruppi di lavoro per l’integrazione (GLH) presso ciascun ufficio scolastico. Essi, recita il comma, sono composti da un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto della scuola …, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni. Il successivo comma 3 del medesimo articolo evidenzia che tali gruppi di lavoro hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma …, nonché per qualsiasi altra attività riguardante l’integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento. Il comma 4, infine, sottolinea che tali gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al ministro della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale, il quale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di programma.

GLIP E GLIR - La legge 104/92, dunque, con l’articolo 15, introduce i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali (GLIP), che vengono poi più concretamente delineati, anche nelle funzioni, con il DM del 26/06/92, con la CM n. 123/94, con il DM n. 122/94 e con l’art. 317 del testo unico sulla scuola, D. Lgs n. 297/94.

A livello regionale, poi, esistono i Gruppi di Lavoro Interistituzionali Regionali (GLIR), ai quali si fa esplicito riferimento nelle Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità. In esse si sottolinea il ruolo strategico degli Uffici Scolastici Regionali (USR) ai fini della pianificazione delle risorse e delle azioni utili a favore dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Agli USR spetta, tra le altre cose, l’attivazione delle azioni finalizzate alla stipula di Accordi di programma regionali per il coordinamento, l’ottimizzazione e l’uso delle risorse, riconducendo le iniziative regionali ad un quadro unitario compatibile con i programmi nazionali d’istruzione e formazione e con quelli socio-sanitari. Agli USR spetta dunque la costituzione di GLIR a cui demandare la realizzazione dell’obiettivo sopra individuato. I GLIP, in tale prospettiva, vengono dunque intesi come organismi attuativi, in sede provinciale, delle linee di indirizzo e coordinamento stabilite a livello regionale.

La rete di lavoro utile a favorire i processi di inclusione scolastica, dunque, è estesa ed attiva non solo nelle istituzioni scolastiche, ma anche con ampie azioni territoriali che operano sia a livello provinciale che regionale. Una sua adeguata e puntuale applicazione può assicurare l’ottimizzazione di risorse e strumenti disponibili e la realizzazione di tutti i compiti connessi alle diverse funzioni, a garanzia del reale esercizio del diritto allo studio degli alunni con disabilità.

Oltre ai gruppi di lavoro d’istituto ed interistituzionai, infine, esistono altre realtà territoriali con compiti riguardanti la realizzazione dell’integrazione e dell’inclusione scolastica, conosciuti come CTS e CTI. Di esse ci occuperemo nei prossimi giorni.

Per approfondire:
Le norme
 
In disabili.com:
Il GLH

Guida ai genitori per il sostegno

Tina Naccarato

 

 

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