Menu

Tipografia

Il decalogo di CoorDown per le famiglie degli studenti con disabilità intellettiva che si chiedono: cosa succede dopo la sentenza del TAR che annulla il decreto 182/2020?

Sono molte le domande che le famiglie si stanno ponendo dopo che il 14 settembre il TAR del Lazio ha annullato il nuovo PEI, ovvero i nuovi modelli per il piano educativo individualizzato per il percorso scolastico degli alunni con disabilità certificata, che erano stati introdotti lo scorso anno dal decreto interministeriale n. 182/20.

Per fare chiarezza e fornire delle risposte alle famiglie, CoorDown ha stilato un documento con 10 FAQ in merito, destinato alle famiglie degli alunni con disabilità intellettiva al fine di promuovere la corretta applicazione del PEI, tutelare il diritto all'inclusione scolastica delle famiglie e degli studenti con sindrome di Down e di qualunque altro alunno e alunna con disabilità, orientare e supportare il bisogno di chiarezza.

Riportiamo di seguito le domande e una sintesi delle risposte contenute nel decalogo di CoorDown, rimandando a una lettura completa del documento.


1. Non ho ben capito che cosa sarebbe stato abrogato a proposito di scuole, sostegno e PEI?
Il documento ricorda l’iter che ha proratao dalla approvazione del decreto interministeriale n. 182/2020 al ricorso e infine annullamento del provvedimento.

2. Ma il Ministero come ha reagito? Che fa?
Il documento segnala che il Ministero ha emanato una specifica nota (la 2044 del 17 settembre), dal momento che è tenuto a far rispettare le disposizioni del TAR.

3. Questa sentenza causa danni alle famiglie e ai loro figli?
Il documento riporta: No, anzi. Stabilisce che le disposizioni più dannose del decreto NON possono trovare applicazione come per esempio quella della limitazione degli esperti della famiglia al Gruppo di Lavoro Operativo, come la predeterminazione rigida e rigorosa della quantità delle ore di sostegno attribuibili dal GLO e come la possibilità di esonero generalizzato degli alunni disabili da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate o, infine, come facoltà di predisposizione di un orario ridotto di frequenza alle lezioni, in assenza di possibilità di recuperare le ore perdute per terapie e/o prestazioni di natura sanitaria.

4. Quindi la famiglia potrà partecipare al GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione degli alunni con disabilità), quello che redige il PEI, magari con un proprio esperto?
Qui il documenti ricorda che la nota del Ministero riconosce che non possono essere poste limitazioni al numero degli esperti indicati dalla famiglia, anche se retribuiti dalla stessa, considerato che diversamente si conferirebbe al dirigente scolastico un potere che la normativa non gli concede.

5. Ma l’esperto della famiglia per entrare nel GLO deve dichiarare di garantire la sua prestazione gratuitamente? No. Questa è un’altra disposizione cancellata grazie alla sentenza del TAR. I rapporti fra esperto e la famiglia che lo ha delegato non riguardano la scuola.

6. E l’esonero? Può essere previsto l’esonero da alcune materie per le alunne e gli alunni con disabilità?
Il Ministero, ricorda il documento, ha ammesso che non può essere previsto un esonero generalizzato degli alunni con disabilità da alcune attività della classe, con partecipazione ad attività di laboratorio separate, perché ciò sarebbe in contrasto con le disposizioni vigenti.

7. E se la scuola mi invita a richiedere l’esonero per alcune materie? E se chiede una riduzione dell’orario? Coordown precisa che va opposto rifiuto deciso sia all’esonero che alla riduzione di orario. Anche quest’ultima possibilità è stata annullata dalla sentenza del TAR. Ambedue le situazioni (esonero e riduzione) possono essere motivo di diffida e poi di azione legale. E per evitare fraintendimenti è bene ricordare che le assenze per eventuali terapie sono un diritto, non un motivo di riduzione dell’orario da parte della scuola.

8. Per la redazione del PEI si devono seguire il modello predisposto dal decreto bocciato dal TAR?
Il documento ricorda che a seguito della decisione del TAR il PEI può essere redatto, per ora, come veniva redatto negli anni scorsi.

9. Se la scuola rallenta la redazione del PEI lamentando il disorientamento che deriva dalla Sentenza?
Qui il documento ricorda quanto sottolineato dallo stesso Ministero, ovvero “l’assoluta necessità di dare continuità all’azione educativa e didattica a favore di bambini e bambine, alunni e alunne, studenti e studentesse con disabilità, nel rispetto delle norme sancite dalla Carta Costituzionale e dell’assoluta preminenza del diritto allo studio.” Quindi nessun ritardo è giustificabile, tanto meno se deriva dalla volontà di usare comunque modelli per il PEI che sono stati cancellati dalla Sentenza del TAR.

10. Quindi il modello del PEI non verrà più rivisto?
Dopo la bocciatura del decreto 182/2020, il Ministero dell’istruzione potrebbe tecnicamente presentare un ricorso davanti al Consiglio di Stato impugnando la sentenza del TAR. Nel frattempo comunque il nuovo modello PEI e soprattutto le altre disposizioni cancellate non possono trovare applicazione. In futuro si dovrà rielaborare un testo che tenga conto delle censure del TAR. Se ne riparlerà, forse, il prossimo anno.

Qui per consultare il documento completo redatto da CoorDown

Per approfondire la questione potete anche visionare qui sotto il video dell’incontro organizzato da CoorDown, nel quale lo studio legale Giardini, Mazza, Sanvido & Associati che ha patrocinato il ricorso per conto delle associazioni ricorrenti del Comitato #NoEsonero spiega la sentenza del TAR che ha accolto e annullato il Decreto Interministeriale 182/2020.



Per approfondire:

sentenza n. 9795/2021 del 14 settembre 2021

Redazione

Qui le ultime su Covid, vaccini e Green Pass

bottoncino newsletter
Privacy Policy

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy