Menu

Tipografia

Gli alunni con disabilità grave hanno diritto al sostegno con rapporto 1:1. In caso di non ottemperanza possono chiedere le ore in deroga, se necessario rivolgendosi al TAR

Come abbiamo già sottolineato nei giorni scorsi , il nuovo anno scolastico è iniziato, ancora una volta, con molte emergenze e ritardi. I docenti di sostegno sono pochi, le nomine sono tardive e non di rado riguardano docenti non specializzati, le risorse assegnate sono insufficienti.

Da più parti giungono le segnalazioni da parte delle famiglie, che sottolineano la mancanza di insegnanti di sostegno nelle classi in cui sono iscritti i propri figli. In molti casi si alternano docenti non specializzati per brevi periodi. Non mancano le famiglie che si organizzando in comitati o che prospettano azioni di denuncia per interruzione di pubblico servizio. Non manca nemmeno, purtroppo, chi sceglie di lasciare il figlio a casa, in attesa dell'arrivo dell'insegnante di sostegno. Tutto ciò impedisce non solo l'avvio di un costruttivo e proficuo progetto di inclusione scolastica, ma inibisce anche le più immediate urgenze quotidiane della vita scolastica. Si naviga a vista, dunque, sperando che al più presto si possa arrivare a risolvere almeno le difficoltà più marcate.

Purtroppo, non di rado accade che i pochi docenti di sostegno che giungono nelle scuole, molte volte precari e non specializzati, vengano assegnanti alle classi cercando di coprire diverse situazioni di difficoltà. Ciò significa, però, che spesso il numero di ore di sostegno didattico previsto dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) non viene rispettato: la coperta è corta, cioè, col rischio di vanificare l'intero processo di inclusione scolastica.

Questa sorta di soluzione, che vorrebbe provare almeno in parte a tamponare emergenze ed esigenze concomitanti, appare dunque piuttosto problematica e priva dei requisiti propri di un'azione didattica efficace. Appare però particolarmente inadeguata nelle situazioni in cui si sia in presenza di disabilità grave - art. 3 comma 3 della L. 104/92 -, per le quali è previsto il cosiddetto rapporto 1:1. Come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/10, in tali situazioni è costituzionalmente illegittimo escludere la possibilità di prevedere l'assunzione di insegnanti di sostegno in deroga, proprio per garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità di grado grave. Le famiglie, dunque, in presenza di ore di sostegno inadeguate all'integrazione scolastica dei propri figli, possono procedere alle azioni che assicurino l'assegnazione di docenti per le ore di sostegno didattico previste.

Naturalmente, i genitori possono chiedere un colloquio immediato con il dirigente scolastico e quest'ultimo può avviare la richiesta di posti in deroga agli uffici scolastici di riferimento, evidenziando la condizione di gravità e quanto previsto dal PEI.
In caso di eventuale diniego, non ottemperanza o inerzia, le famiglie possono eventualmente procedere ad azioni di diffida per la mancata assegnazione della deroga, sottolineando la situazione di gravità ed indicando le norme di riferimento. In mancanza di esito positivo, naturalmente, i genitori possono rivolgersi ai Tribunali amministrativi per riaffermare il rispetto della sentenza della Corte Costituzionale citata.


APPROFONDIMENTI

Caos sostegno: genitori sul piede di guerra
 

In disabili.com

Docenti non specializzati su posti di sostegno
 
Carenza di docenti di sostegno


Tina Naccarato

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy