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scuola disabili banchi aulaL’Ufficio Scolastico Regionale (USR) del Lazio ha emanato una circolare che definisce le risorse di sostegno per alunni ultradiciottenni “danno all’erario”

A fine Aprile l’USR del Lazio ha pubblicato una circolare che sta facendo molto discutere. In essa viene richiamato quanto previsto dalle norme di riferimento circa gli alunni con disabilità ultradiciottenni, in base alle quali, se per il prossimo anno scolastico devono iscriversi al primo anno di scuola di secondo grado, possono iscriversi solo ai corsi di II livello (ex serali).  

LE NORME DI RIFERIMENTO – Il testo in oggetto esordisce richiamando la C.M. relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015, secondo cui gli alunni con disabilità ultradiciottenni, non in possesso del diploma conclusivo del Primo Ciclo di studi e non frequentanti gli istituti scolastici di secondo grado, potevano comunque iscriversi ai corsi per l’istruzione degli adulti, usufruendo, al tempo stesso, degli stessi diritti che la normativa vigente riconosceva agli alunni con disabilità frequentanti le scuole nell’orario ordinario. La C.M. n. 51/14 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2015/2016 ha confermato tale previsione, consentendo agli alunni che hanno superato i 18 anni di età di iscriversi ai corsi di primo livello gestiti dai CPIA  e a quelli di II livello (ex serali) gestiti dagli istituti di secondo grado. Resta fermo il diritto alla frequenza presso le scuole secondarie di secondo grado dei soli alunni disabili che non abbiano superato il 18° anno di età prima dell’inizio dell’anno scolastico e che siano in possesso dell’attestato o del diploma conclusivo del primo ciclo. Da quest’anno, pertanto, tutti gli alunni con disabilità ultradiciottenni che intendono frequentare il primo anno di scuola di secondo grado possono iscriversi soltanto ai corsi di II livello (ex serali). Le iscrizioni sono disciplinate dalla C.M. n. 6/15 che riguarda i percorsi d’istruzione per gli adulti.
L’alunno disabile ultradiciottenne, iscritto agli istituti di istruzione superiore, come precisato dalla nota n. 4561/11 ha il diritto di continuare per l’intero ciclo quinquennale nei corsi medesimi, con l’ausilio del docente di sostegno. Al termine del quinquennio non potrà essere ulteriormente consentita l’assegnazione del docente di sostegno, stante il divieto di reiterazione di iscrizione ad altro corso ordinario di istruzione secondaria di secondo grado, di cui al parere del Consiglio di Stato n. 3333/06.

La circolare è stata pubblicata dopo la constatazione del numero alto di alunni disabili di almeno 23 anni iscritti alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Roma. Ciò è stato ritenuto un’anomalia da correggere. Essa dispone pertanto che gli stessi dovranno cessare, dal prossimo anno scolastico, dalla frequenza dei corsi diurni. Ai medesimi alunni disabili è consentita l’iscrizione ai corsi di secondo livello, senza alcuna assegnazione del docente di sostegno, come stabilito dal parere n. 3333/06, qualora ne abbiano già usufruito per un quinquennio precedente. Disposizioni diverse in merito, evidenzia la circolare, rappresenterebbero un danno all’erario.

La frequenza degli alunni disabili in tali corsi serali non potrà eccedere la durata regolare del quinquennio per il conseguimento di un attestato o diploma di maturità.

Secondo gli estensori della circolare tale scelta deriva dall’esigenza di evitare un divario troppo marcato con l’età degli alunni che frequentano le scuole secondarie. In essa si legge infatti che l’integrazione scolastica mira al raggiungimento di una piena inclusione scolastica e sociale, che possa essere realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro. Ma questo obiettivo è raggiungibile nella misura in cui il gruppo scolastico di appartenenza sia, anche sotto il profilo dell'età, il più vicino possibile all’età della persona accolta.

Grande è lo sconforto nelle famiglie. Una mamma scrive: La circolare mette in discussione tanti progetti di vita elaborati in grande sinergia tra scuole, famiglie e specialisti. Il blocco improvviso, deciso solo in nome di un danno economico, interromperà percorsi veri di inclusione.


APPROFONDIMENTI:

Gli alunni disabili ultradiciottenni non potranno più frequentare le scuole di ogni ordine e grado

Il sostegno spetta agli alunni ultradiciottenni

Nota MIUR sul diritto al sostegno del 2011

In disabili.com

Studenti maggiorenni disabili, la pronuncia del TAR

Tina Naccarato

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