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alunno con insegnanteIn una recente nota, il MIUR distingue tra le situazioni che prevedono l'attivazione di istruzione ospedaliera e domiciliare e quelle di disabilità

 

Lo scorso settembre il MIUR ha emanato la nota n. 23986, che riguarda le Scuola in Ospedale e il Servizio di Istruzione Domiciliare, con indicazioni operative per l'attuazione di percorsi ad hoc per alunni temporaneamente malati.

In essa si chiarisce che, come previsto dalla normativa pregressa, il servizio della scuola in ospedale è presente in tutto il sistema dell'istruzione e consente agli allievi malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera. Ciò avviene attraverso l'accoglienza dell'alunno in ospedale, la personalizzazione dei percorsi formativi, l'utilizzo delle tecnologie, il raccordo con la scuola di provenienza, la programmazione, lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di esame, il coinvolgimento attivo delle famiglie ed il confronto con gli operatori sanitari e con tutti i soggetti connessi alla tutela della salute e al diritto allo studio.

Il servizio di istruzione domiciliare continua ad essere regolato dal Vademecum per l'istruzione domiciliare del 2003. La richiesta di istruzione domiciliare, che è in aumento anno dopo anno, si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che può essere erogata nei confronti di alunni iscritti alla scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado, i quali, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano sottoposti a terapie domiciliari che impediscano la loro frequenza scolastica per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni. Le patologie ammesse all'istruzione domiciliare sono indicate nel Vademecum. Le richieste, da presentare agli uffici scolastici competenti, devono essere corredate da progetto relativo al percorso formativo da realizzare. Quest'ultimo oltre all'indicazione degli obiettivi e delle metodologie, deve riportare le discipline, i docenti coinvolti,  il monte ore ecc. Le richieste devono essere accompagnate da certificazione sanitaria ospedaliera attestante la patologia ed il periodo di impedimento alla frequenza scolastica. Il progetto di istruzione domiciliare dev'essere inserito nel Piano dell'Offerta Formativa (POF) della scuola e deve prevedere l'accantonamento di una somma del Fondo di Istituto.

Nella nota si è ritenuto necessario operare una netta distinzione tra disabilità e servizio di istruzione domiciliare. Per quanto riguarda la disabilità, la L.104/92 e le Linee Guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 forniscono chiare indicazioni sulle modalità di intervento. Il ricorso all'istruzione domiciliare per gli alunni disabili, pertanto, è possibile nel caso in cui il disabile si ammali temporaneamente di una patologia compresa nell'elenco del Vademecum. In tutti gli altri casi, il Consiglio di classe individuerà le modalità più idonee per eventuali interventi temporanei anche a domicilio, che utilizzano il docente di sostegno e/o i docenti della classe per proseguire il percorso d'integrazione.

Resta da chiedersi se tutto ciò sia sufficiente a garantire il diritto all'istruzione per gli alunni con grave disabilità fisica costretti alla permanenza nel proprio domicilio perché costantemente legati a strumenti che consentono la loro sopravvivenza.


APPROFONDIMENTI

Portale Scuola in ospedale

Informazioni e norme sul sito del MIUR

In disabili.com

Istruzione domiciliare e ospedaliera
Vademecum del MIUR

Tina Naccarato

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