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disegno di uno scuolabus La cronaca spesso riporta disattenzioni nella pianificazione delle uscite didattiche e dei viaggi d’istruzione in presenza di allievi disabili, che possono comportare discriminazioni
 

Nei giorni scorsi si è discusso dell’episodio che ha coinvolto l’Istituto Fermi di Pontedera, in cui il Dirigente Scolastico ha dovuto rivedere l’organizzazione di una gita scolastica in modo da permettere la partecipazione di uno studente disabile. In un primo momento, infatti, era stato previsto per lo spostamento l’utilizzo del treno; l’allievo in carrozzina, però, non avrebbe potuto partecipare, in quanto la stazione di Pontedera non è attrezzata per l’accoglienza delle persone con disabilità motoria. Dopo la segnalazione della madre dello studente si è giunti a disporre lo spostamento in pullman per tutti gli studenti. La scuola, cioè, ha dovuto ripensare l’organizzazione dell’uscita didattica, in modo da evitare un esito discriminatorio nei confronti di un alunno.

Come mai il viaggio era stato organizzato non tenendo conto della mancanza del servizio? Quali sono le regole cui attenersi nella pianificazione di un viaggio d’istruzione?

Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione, come specificato nella nota del MIUR n. 645/02, rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l’attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente con disabilità.

In base alle leggi sull’autonomia, sono oggi esclusivamente le scuole a dover decidere  i criteri sulle uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione, rispetto ai quali il Consiglio d’Istituto dovrebbe redigere un regolamento specifico. La nota del MIUR n. 2209/12, infatti, ha precisato che, ai sensi del D.P.R. 275/99, gli istituti scolastici hanno completa autonomia nella definizione delle modalità di progettazione di viaggi di istruzione e visite guidate.

Poiché, però, le scuole devono garantire l’esercizio del diritto allo studio e l’integrazione degli allievi con disabilità, esse, nel decidere le uscite, i luoghi da visitare, le strutture dove soggiornare o i mezzi di trasporto da utilizzare, devono preventivamente domandarsi se siano compatibili con la condizione di disabilità di alcuni suoi alunni. Devono quindi pianificare gli adeguamenti necessari ad evitare che la disabilità  costituisca motivo di esclusione o limitazione alla partecipazione. Dev’essere inoltre garantita la presenza del docente di sostegno e quella dell’assistente, se previsto. Può essere consentita la partecipazione di un familiare, ma la scuola non può in alcun caso subordinare il diritto di partecipazione di un alunno alla presenza di un familiare che lo accompagni. Tale richiesta costituirebbe una grave violazione del principio di uguaglianza e non discriminazione. Le spese di viaggio dell’accompagnatore, inoltre, devono essere a carico della comunità scolastica.

Le norme di riferimento in materia, anteriori alle leggi sull’autonomia, sono comunque prese in considerazione, in quanto attente agli accorgimenti necessari da adottare nelle uscite didattiche in presenza di allievi con disabilità ai fini dell’esercizio del diritto all’istruzione e del principio di uguaglianza sostanziale, sancito dalla Costituzione.

… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3)
 

APPROFONDIMENTI

Norme di riferimento gite scolastiche disabili


In disabili.com

Gite scolastiche disabili: alcune dritte

Genitori in gita scolastica?

Tina Naccarato


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