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Una sentenza del tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia di un ragazzo con disabilità che era stato espulso da un istituto superioriore

La prima sezione civile del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato dalla famiglia di un ragazzo con disabilità contro la scuola che lo aveva espulso per problemi comportamentali correlati alla sua condizione. Secondo il giudice la scuola non ha predisposto gli strumenti idonei (sostegno, adattamento del programma di studio) per consentire al ragazzo l'integrazione scolastica in condizioni di parità con gli altri studenti

La riduzione delle ore di frequenza, la mancata convocazione del GLHO,  la mancata adozione del PEI e l'espulsione dalla scuola sono da considerarsi, secondo il Tribunale di Milano, trattamento discriminatorio verso il ragazzo, ovvero la violazione dei diritti umani. Nella causa la famiglia ha è stata sostenuta dal Centro antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA; la scuola è stata condannata a risarcire il danno e al pagamento delle spese legali.cuola.



LA RIDUZIONE DELLE ORE
Il protagonista di questa storia è un ragazzo con una grave disabilità, che necessita di sostegno alla didattica e di assistenza educativa per la comunicazione e le relazioni sociali a scuola.

La vicenda risale a quando il ragazzo frequentava il secondo anno del corso "Operatore della ristorazione-Preparazione pasti" presso un Centro di formazione professionale di Milano, anno scolastico 2018/2019. Fin dall'inizio dell'anno scolastico alla famiglia del ragazzo era stata proposta una riduzione delle ore di frequenza giornaliera da sei a quattro, che era stata accettata. Successivamente, in maniera arbitraria, si legge nella nota stampa, l'istituto aveva comunicato via e-mail alla famiglia che l'orario scolastico del ragazzo veniva ridotto a sole tre ore al giorno. Una scelta dettata, secondo l'Istituto, dalle difficoltà di concentrazione del ragazzo.

MANCANZA DI PEI E GLHO ED ESPULSIONE

Inoltre, ad anno scolastico ampiamente iniziato, l'istituto aveva ritardato la convocazione del Gruppo Lavoro Handicap Operativo (GLHO) per l'anno scolastico 2018/2019 e omesso di redigere il PEI, Piano educativo individualizzato. Inoltre, nei primi mesi di scuola, il ragazzo ha subito diverse sanzioni disciplinari e a dicembre 2018 l'istituto aveva sospeso il ragazzo. Infine, al rientro dalle vacanze di Natale, il preside aveva espulso il ragazzo comunicandogli che non era idoneo per il percorso di studi. L'espulsione -secondo quanto riferito dall'Istituto- rientrava nell'ordinario e doveroso uso del potere disciplinare ed era stata adottata in conseguenza dei quotidiani comportamenti provocatori, scurrili e pericolosi del ragazzo, che mettevano in pericolo l'incolumità degli altri studenti e del corpo docente.

IL RICORSO DELLA FAMIGLIA

A questo punto la famiglia si è rivolta al Centro Antidiscriminazione Franco Bomprezzi di LEDHA per cercare di far riammettere il ragazzo a scuola, e successivamente ha presentato ricorso contro l'Istituto. Il giudice ha individuato come discriminatorie tutte le pratiche contestate dalla famiglia e dai legali: la riduzione delle ore di frequenza, la mancata convocazione del GLHO, mancata adozione del PEI e l'espulsione dalla scuola.

LA SENTENZA
Nel dispositivo della sentenza, il giudice sottolinea come solo all'atto della costituzione in giudizio, l'istituto ha fornito un PEI, peraltro privo di data e solo parzialmente completo. Per questo motivo l'Istituto "ha disatteso gli obblighi imposti dalla legge 104/92". La mancata predisposizione del PEI, quindi, non ha permesso di predisporre gli strumenti idonei (sostegno, adattamento del programma di studio) per consentire ad Andrea l'integrazione scolastica in condizioni di parità con gli altri studenti normodotati. "In tale omissione si identifica la condotta discriminatoria posta in essere dall'Istituto che ha di fatto pregiudicato la possibilità di integrazione scolastica di Andrea", scrive il giudice.

Inoltre, il giudice evidenzia come "l'incapacità della scuola di contenere e affrontare i comportamenti aggressivi ed intemperanti del minore -direttamente ascrivibili alla disabilità da cui è affetto- non può che essere posta in nesso con l'omessa predisposizione da parte dell'Istituto delle misure necessarie ad assicurare un programma educativo plasmato sulle personali esigenze dell'alunno". In altre parole: la scuola ha insistito sulla condotta provocatoria, scurrile e violenta di Andrea come se si trattasse di un qualsiasi ragazzo indisciplinato. "Ma la mancata convocazione del GLHO e la mancata adozione del PEI non consente di ritenere legittima alcuna delle successive condotte dell'Istituto in campo sia didattico (riduzione del tempo a scuola), che disciplinare (sospensione ed espulsione)", si legge nel dispositivo della sentenza.


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Redazione

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