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D. Lgs n. 62/17: cosa è previsto per la valutazione nella Buona Scuola? Differenze e modalità delle prove specifiche per ragazzi con disabilità

Nelle ultime settimane ci siamo occupati degli aspetti più significativi dei recenti decreti legislativi della L. 107/15 riguardanti l’inclusione scolastica. Come sottolineato , il decreto n. 66/17, è dedicato esplicitamente all’inclusione scolastica; tuttavia, altre importanti implicazioni sono contenute nel decreto n. 59, riguardante la formazione dei docenti per il sostegno didattico e nel decreto n. 62/17, concernente la valutazione nel primo ciclo ed esami di stato.

Sulla tematica nei mesi scorsi si era acceso un vivace dibattito in quanto, nel testo presentato in bozza, era previsto il conseguimento del diploma di primo grado solo in caso del superamento di prove d’esame di tipo equipollente, ricalcando in qualche modo quanto previsto per gli esami finali delle scuole di secondo grado. Dopo diverse segnalazioni, il Miur si era impegnato a rivedere il testo del decreto  per garantire il conseguimento del titolo a tutti gli alunni con disabilità, anche in caso di prove non equipollenti, così come previsto già nelle norme precedenti.

Quali sono dunque le disposizioni sulla valutazione contenute nel decreto n. 62?


PRIMO CICLO
- Alla valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità  e disturbi specifici di apprendimento nel primo ciclo è dedicato l’art. 11 del decreto. In esso si indica che la valutazione è riferita  al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dalla L. 104. Nella valutazione degli alunni con disabilità  i docenti perseguono l’obiettivo dello sviluppo delle potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. L'ammissione  alla  classe  successiva  e  all'esame  di  Stato conclusivo del primo  ciclo  di  istruzione  avviene  tenendo  a  riferimento  il  Piano Educativo Individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate con il supporto di misure compensative o dispensative o con  adattamenti  della  prova, oppure possono essere esonerati; sostengono  le  prove  di esame  finale  con  l’uso  di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché con ausili tecnici utilizzati  nel  corso  dell'anno scolastico per l’attuazione del PEI. Per lo svolgimento dell’esame, la  sottocommissione,  sulla  base  del  PEI, predispone,   se   necessario,  prove  differenziate  idonee a  valutare  il  progresso degli alunni in rapporto alle  loro potenzialità e  ai livelli di  apprendimento  iniziali.  Le  prove  differenziate  hanno valore  equivalente  ai  fini  del  superamento  dell'esame   e   del conseguimento del diploma finale. Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito  formativo utile per  la  frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di  istruzione  e formazione  professionale,  ai  soli  fini  del   riconoscimento   di ulteriori crediti formativi.

Per  gli  alunni  con  Disturbi   Specifici   di Apprendimento (DSA) la valutazione degli apprendimenti dev’essere coerente con quanto previsto nel Piano  Didattico  Personalizzato (PDP); è prevista l’applicazione di  misure dispensative e di strumenti  compensativi. Per l’esame di Stato conclusivo la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari e l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici. Se è prevista la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di  esame  di  Stato,  la  sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva. In casi di particolare gravità del disturbo di  apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, gli alunni, su  richiesta  della famiglia e conseguente  approvazione  del  consiglio  di  classe,  sono esonerati  dall'insegnamento  delle  lingue  straniere. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, coerenti con  il  percorso  svolto,  con  valore equivalente ai fini del superamento dell’esame  e  del  conseguimento del diploma. Ciò rappresenta una novità, in quanto non previsto in precedenza. Gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate e possono  disporre di strumenti   compensativi.


SECONDO CICLO
– Alla valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità  e disturbi specifici di apprendimento nel secondo ciclo è dedicato l’art. 20 del decreto.

Gli studenti con  disabilità sono ammessi  a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo e il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame  e  se  le  stesse hanno   valore   equipollente. La commissione d'esame predispone una o più prove  differenziate,  in  linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base  del  PEI e con le modalità di valutazione in  esso previste. Tali prove, ove  di  valore  equipollente,  determinano  il rilascio del  titolo  di  studio  conclusivo  del  secondo  ciclo  di istruzione. Per la predisposizione, lo svolgimento e  la  correzione  delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che  hanno  seguito  la  studentessa  o  lo  studente durante l’anno scolastico. Può essere assegnato un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove. In caso di prove  non  equipollenti  a quelle ordinarie o nei casi in cui gli alunni non partecipino agli esami o non sostengano una o più prove, viene rilasciato  un  attestato  di  credito  formativo  recante  gli elementi informativi relativi al  corso di studi seguito. Gli studenti con disabilità  partecipano  alle prove standardizzate con eventuali misure compensative  o  dispensative, oppure con specifici adattamenti della prova.

Gli  studenti  con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere  l’esame  di  Stato  conclusivo  del secondo ciclo, tenendo conto di quanto  previsto nel PDP. La commissione d'esame tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate. Nello svolgimento delle prove  scritte,  i  candidati  con  DSA possono  utilizzare  tempi  più  lunghi  e  strumenti compensativi. Per i candidati che hanno seguito  un percorso didattico  ordinario,  con  la  sola  dispensa  dalle  prove scritte di lingua straniera, la commissione,  nel  caso  in cui la  lingua  straniera  sia  oggetto  di  seconda  prova  scritta, sottopone i candidati a prova orale sostitutiva. In casi di particolare gravità del disturbo di  apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, gli studenti,  su  richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio  di  classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere; in  sede  di  esame   di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle  ordinarie, coerenti  con  il  percorso  svolto,  finalizzate  solo  al  rilascio dell'attestato di credito formativo. Gli studenti con DSA  partecipano  alle  prove standardizzate con il supporto di adeguati strumenti   compensativi   coerenti con  il PDP.

Il testo del decreto conferma dunque le prassi contenute nelle norme previgenti e introduce alcune novità. Rileviamo alcune incertezze, come ad esempio l’uso del termine differenziato talvolta inteso come sinonimo di personalizzato. Non si fa menzione degli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali, individuati dalle scuole o con una diagnosi, sui cui invece, in base alle disposizioni degli ultimi anni, si sono aperte possibilità di personalizzazione. La mancanza di un riferimento formale, nel decreto, a tali situazioni, pare indicare una minore attenzione ad esse, per riaffermare la logica dell’inclusione come procedura legata a certificazione medica.

APPROFONDIMENTI

Decreti Buona Scuola e inclusione: le principali criticità
 
In disabili.com

Decreti buona scuola e inclusione: un’occasione mancata?
 
Cosa cambia per gli alunni con disabilità?
 

Tina Naccarato

 

Photo credit: Nedhardy.com

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