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Cappello da diplomato sopra un mucchio di banconoteI fondi statali destinati alle scuole paritarie per gli alunni disabili sono molto esigui. Non spetta però alle famiglie pagare il docente di sostegno, bensì allo Stato

Sono in corso le iscrizioni al prossimo anno scolastico ed alcune famiglie faranno frequentare ai propri figli scuole pubbliche non statali ma paritarie. Ricordiamo perciò che tutti gli alunni con disabilità hanno diritto a frequentare non solo le classi comuni della scuola statale, ma anche quelle delle scuole paritarie. Queste ultime, infatti, svolgendo un servizio pubblico in virtù della L. 62/2000, hanno l’obbligo di accoglierli senza alcuna discriminazione. In caso di non ottemperanza a tale obbligo è prevista la perdita della parità ottenuta.


Il problema principale, però, è il sostegno. Nella Scuola Primaria, se l’istituto paritario è anche parificato, avendo stipulato una convenzione con il ministero, l’onere di pagare il docente di sostegno spetta al Miur; se invece è paritario ma non parificato, è in genere beneficiario di un contributo annuale per coprire le spese del sostegno. Gli importi, però, sono bassi, insufficienti al fabbisogno e così succede spesso che la scuola chieda ai genitori di partecipare al pagamento con rette aggiuntive. L’obbligo di accoglienza è stato dunque siglato da una legge, eppure davanti alle carenze economiche o ai ritardi nei rimborsi da parte dello Stato, accade anche che le scuole paritarie possano scoraggiare l’iscrizione di un alunno con disabilità.


Inoltre, negli ultimi anni, il numero degli alunni disabili iscritti alle scuole paritarie è cresciuto costantemente, giungendo ad oltre 12 mila presenze. La loro accoglienza sta però diventando un problema, soprattutto nelle scuole secondarie, essendovi per scuole primarie una maggiore disponibilità di fondi. Se il sostegno scolastico nelle paritarie riceve scarsi finanziamenti da parte del MIUR, infatti, la spesa ricade sulla scuola e, di conseguenza, sulle famiglie. Sarebbe auspicabile un finanziamento proporzionato al numero degli alunni con disabilità iscritti.


La situazione di evidente difficoltà è confermata dallo stesso Miur. La legge 440/97, spiega Carmela Palumbo, direttore generale per gli Ordinamenti scolastici presso il Miur, prevede un contributo generale a favore delle paritarie, nell’ambito del quale, fino a qualche anno fa, potevamo destinare una quota anche alla voce specifica “handicap”. Oggi, però, non è più così; ora possiamo destinare alle scuole paritarie solo il contributo generale. Stiamo studiando come superare tecnicamente questo ostacolo.


Pertanto, chi deve pagare? Una recente ordinanza del Tribunale di Roma ha stabilito che le spese per l’insegnante di sostegno non possono essere sostenute dalle famiglie. Il Miur è dunque tenuto a pagare il sostegno anche nelle scuole paritarie o a rimborsarlo nel caso in cui l’istituto abbia anticipato delle spese. Perciò, se le scuole paritarie chiedono soldi ai genitori commettono un illecito e compiono una discriminazione, vietata dalla L. 67/06.


Per questo motivo i genitori degli alunni con disabilità che frequentino istituti paritari non devono mai accettare di farsi carico delle spese per l’insegnante di sostegno, o partecipare a questa spesa.
Tale onere spetta allo Stato.

 

APPROFONDIMENTI
Scarso il sostegno dello stato alle scuola paritarie per gli alunni disabili


IN DISABILI.COM:

ISCRIZIONI AL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO: LE SCUOLE PARITARIE HANNO L'OBBLIGO DI ACCOGLIERE GLI ALLIEVI DISABILI

 

Tina Naccarato

 

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