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disegno classeLa normativa prevede che le classi frequentate da alunni con disabilità non possano superare i 20 studenti, vincolo che le scuole attualmente non rispettano

La riforma Gelmini e la più recente manovra finanziaria correttiva hanno imposto non solo l’innalzamento nel numero di alunni per classe ma anche drastici tagli agli insegnanti di sostegno. La normativa stabilisce che gli organici di sostegno devono mantenere un rapporto di uno ogni due casi di disabilità , salvo ore in deroga per i casi più gravi, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 80/2010. Però, in un contesto di tagli feroci, in molti casi tale rapporto è ampliamente superato e la concessione delle ore in deroga risulta sempre più complicata e tardiva.

A ciò si aggiunge il fenomeno delle classi pollaio, che aggrava la già difficile situazione degli alunni con disabilità , negando loro la possibilità di un ambiente adeguato, favorevole all’integrazione, come previsto dalla legge n. 104/1992.

IL DPR n. 81/2009 ‑¬â€˜ L’art. 5, co. 2, del DPR n. 81/2009 prevede che le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità siano costituite, di norma, con non più di 20 alunni. L’art. 4, co. 1 dello stesso DPR consente di derogare, in misura non superiore al 10% al numero di alunni previsto per classe, per cui non si possono giustificare in alcun modo situazioni con  incrementi ben più marcati. Lo stesso MIUR con la circolare n. 21/2011 e, recentemente, con la circolare n. 63/2011 ha ribadito che le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità , devono essere costituite secondo i parametri del suddetto DPR, raccomandando la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili. Eppure, nelle scuole si registrano situazioni ben diverse e le famiglie ricorrono ai tribunali.

LA SENTENZA DEL TAR CALABRIA ‑¬â€˜ A seguito del ricorso di alcuni genitori, con la recente sentenza n. 759 del 26/10/2011 il TAR Calabria ha ribadito l’illegittimità di costituire classi con un numero di alunni superiore ai venti, in presenza di uno studente con grave disabilità o di due alunni con disabilità lieve. Questo tipo di classi, dunque, dev’essere sdoppiato, in quanto solo gruppi di alunni non numerosi possono garantire un concreto progetto di inclusione. Tale sentenza ribadisce il principio che costituire classi numerose in presenza di allievi disabili è una violazione di legge.

Accade, cioè, che nella realtà sussistano molte situazioni in cui in cui i parametri stabiliti dalle leggi siano ampiamente superati a causa di altrettante misure stabilite dallo stesso MIUR. Molte famiglie, perciò, continuano a rivolgersi ai tribunali amministrativi, al fine di affermare per via giudiziaria il diritto all’istruzione ed all’integrazione dei propri figli.

 

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Tina Naccarato

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