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PILLOLELe linee guida indicano ruoli, prassi e procedure ma non mancano casi di inadempienze 

Nel 2005 il Ministero della Salute ed il MIUR hanno emanato le Linee guida che definiscono gli interventi per l’assistenza di studenti che necessitino di farmaci in orario scolastico. Si tratta di un documento breve, che in soli 5 articoli pone i dirigenti scolastici in condizione di adottare delle prassi uniformi.

GLI ATTORI COINVOLTI ‑¬â€˜ La somministrazione deve avvenire in base ad autorizzazioni specifiche rilasciate dalle AUSL e non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica. Essa coinvolge, nelle rispettive responsabilità e competenze, le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale, la scuola, dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA, i servizi sanitari, dai medici di base alle AUSL di competenza e gli enti locali, negli operatori assegnati.

MODALITA’ DI INTERVENTO ‑¬â€˜ I genitori devono inoltrare richiesta formale, previa certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno, che indichi la prescrizione dei farmaci da assumere, la loro modalità di conservazione, i tempi di somministrazione e la posologia. I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta, individuano il luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci; autorizzano eventualmente i genitori o i loro delegati ad accedere a scuola durante l’orario scolastico per la somministrazione dei farmaci; verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione. Questi ultimi possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del D. Lgs. n. 626/94.

Qualora nell’edificio non siano presenti locali idonei, non vi sia disponibilità alla somministrazione o non sussistano i requisiti professionali necessari, i dirigenti scolastici, in virtù dell’autonomia scolastica, possono individuare altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. Nel caso in cui anche tale soluzione non sia attuabile, possono attivare collaborazioni con gli Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali e, qualora non si dia anche tale condizione, devono darne comunicazione formale ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno. Occorrerà in tali casi trovare soluzioni specifiche.

Il compito di gestire le modalità della somministrazione dei farmaci a scuola spetta dunque al dirigente scolastico e le soluzioni individuabili sono diverse. Tuttavia accade che le linee guida non siano molto conosciute e non manca qualche esempio di forti inadempienze. E’ il TAR Sardegna, infatti, con sentenza n. 1028 del Giugno 2011 a stabilire il diritto allo studio ed all’integrazione di un alunno. L’allievo, un bambino autistico con crisi epilettiche, durante lo scorso anno scolastico era rimasto a casa con la motivazione che nessuno a scuola poteva somministrargli i farmaci di cui aveva bisogno in caso di una crisi. Richiamandosi alla L. n. 104/92 ed alle linee guida, il giudice ha  condannando il MIUR e il dirigente scolastico, stabilendo anche un risarcimento economico per il danno subito. La mamma del bambino ha però precisato: €˜Viene individuata la dirigente scolastica come unica responsabile, ma nella vicenda c’è stato un continuo rimpallo di competenze tra Comune e Asl che pure avevano degli obblighi‑¬.



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Tina Naccarato

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