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L'on. Alessandro De Franciscis (Alleanza Popolare - Udeur) ha presentato un'interrogazione parlamentare, perché, a quanto pare, il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) ha dato disposizioni sbagliate e in chiaro contrasto con la legge 104, sulle precedenze nell'assegnazione delle sedi agli insegnanti disabili.
Non che il Ministero sia armato di cattive intenzioni, solo che il pedante zelo dei nostri amministratori vuole che la legge sia applicata alla lettera... o meglio, seguendo le lettere dell'alfabeto.
Il caso è complicato, anche se di per sé non lo sarebbe, ma andiamo con ordine.

Per spiegare la situazione l'On. De Franciscis la prende alla larga.
La legge 104/92 ha come principio ispiratore la volontà di fare da garante per le persone che ne abbiano maggiore necessità e per mantenerlo ha introdotto il concetto di gravità dell'handicap.
Ora il concetto di gravità fa una distinzione tra le innumerevoli situazioni di disabilità, dividendo coloro che sono autonomi negli atti della vita quotidiana da coloro che invece non lo sono e che quindi hanno la necessità di essere assistiti in maniera continuativa.
Il comma 3 della 104, infatti, recita: "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".
Due sono le visite mediche alle quali la persona disabile deve sottoporsi: una di invalidità civile ed una seconda volta al riconoscimento dell'handicap.
La prima ha carattere prettamente medico-legale mentre la seconda assume un valore medico-sociale.
La normativa che tratta di invalidità civile prevede per tutti coloro che hanno una patologia o una menomazione fisica, psichica o sensoriale la valutazione di tali stati invalidanti, tramite una commissione medica pubblica diversa da quella prevista dalla legge 104/92, in forma percentuale, assumendo rilevanza giuridica dal 46 per cento al 100 per cento, intendendo con 100% per cento per quelle patologie altamente invalidanti.
Solo avendo la certificazione dell'invalidità del 100% si può ottenere, da un'altra commissione, quella di gravità.
Cioè, si può avere una invalidità al 100 per cento e non vedersi riconosciuta la gravità, ma chi è in condizione di gravità è necessariamente invalido totale.
Non è obbligatorio chiedere che venga riconosciuta lo status di gravità, che è però una certificazione necessaria per chi vuole ottenere il beneficio di "priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici".

Queste le disposizioni generali della legge sulle cui basi, poggiano gli articoli 8 e 9 della 104, che riguardano le modalità delle precedenze nell'assegnazione delle sedi di docenza.
L'ordine di precedenza è diviso in categorie, per far sì che venga tutelata la priorità dei soggetti giuridici, partendo dalle categorie più gravi a quelli più attenuate.
All'interno di queste categorie le diverse fattispecie giuridiche sono raggruppate in sottocategorie.
E cioè, ad esempio, per il gruppo personale portatore di handicap, i sottogruppi sono:
d) disabili con invalidità superiore ai 2/3,
e) personale con gravi malattie,
f) disabili in condizione di gravità.
Andando di buon senso e usando l'intelligenza si può ovviamente intendere la sequenza come ordinata in ordine crescente di gravità, per l'assegnazione delle sedi.

Ma, ecco il ma, evidentemente la pedanteria prevarica il buon senso e il MIUR ha indicato ai CSA di ritenere l'ordine alfabetico in senso decrescente.
Per farla breve, leggendo la lista di precedenze come è stata stesa in ordine alfabetico, nelle precedenze per l'assegnazione delle sedi i disabili gravi risultano in coda agli aventi diritto: esattamente l'opposto delle premesse della legge 104.
Servono commenti?


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