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Il 17 luglio è stata approvata dalla VII Commissione Permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati una risoluzione che impegna il Governo a sanare la situazione di diversi docenti specializzati di sostegno precari non abilitati.
La risoluzione presentata dall'On. Angela Napoli (Alleanza Nazionale), che è stata condivisa dai deputati della maggioranza e dell'opposizione, affronta la complessa situazione di transizione nella formazione iniziale e nel reclutamento dei docenti di sostegno specializzati.
Nella premessa della risoluzione, di cui riportiamo copia, si mette in luce l'attuale fragilità e disomogeneità dell'iter formativo iniziale previsto per i docenti di sostegno. Disomogeneità che rischia di creare malumori e rischi di contenzioso tra i colleghi che si trovano ad intraprendere iter formativi diversi. Nell'attesa dei conseguenti provvedimenti normativi che saranno emanati dal MIUR esaminiamo in sintesi le principali proposte contenute nella risoluzione.

Docenti della scuola materna ed elementare
Si prevede il riconoscimento del valore abilitante della Laurea in Scienze della Formazione Primaria che consenta l'inserimento nelle graduatorie permanenti.  Un provvedimento molto atteso e condiviso da più parti che non riguarderebbe solo i docenti di sostegno ma tutti i docenti laureati e che sanerebbe l'attuale disparità di trattamento con i titoli abilitanti rilasciati dalle SISS previsti per la scuola secondaria. Inoltre eviterebbe al Governo l'emanazione di ulteriori concorsi non più previsti dalla normativi vigente.
Per docenti in possesso del solo diploma di scuola secondaria superiore sarà consentito l'accesso ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria ai fini del conseguimento della laurea predetta. Per questi docenti si profila un iter formativo più complesso.

 Docenti della scuola secondaria
Si consentirebbe l'accesso senza selezione alle SISS, i docenti interessati conseguiranno l'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di pertinenza. I corsi la cui durata è ridotta ad un anno dovrebbero essere attivati quanto prima per concludersi in tempi utile per l'inserimento nelle graduatorie permanenti.

Riportiamo il testo integrale della risoluzione approvata dalla Camera dei Deputati - VII Commissione Permanente (Cultura, scienza e istruzione) il 17 luglio 2002.

Testo della risoluzione "Angela Napoli" n. 8-00023 (seconda versione)
approvato dalla commissione

La VII Commissione, premesso che:

· gli alunni portatori di handicap per poter ottenere una reale integrazione scolastica necessitano di insegnanti di sostegno specializzati;
· numerosi insegnanti di sostegno hanno conseguito il relativo titolo di specializzazione frequentando i corsi biennali attivati dalle Università ai sensi del Decreto interministeriale n. 460 del 24 novembre 1998; tali insegnanti, non essendo in possesso dell'abilitazione all'insegnamento, non hanno potuto accedere alle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;
· la maggior parte degli insegnanti in questione, pur in mancanza dell'abilitazione all'insegnamento, ma avendo conseguito il titolo di specializzazione (a norma della legge n. 104 del 1992), ed a causa della forte richiesta di personale specializzato ha, negli anni scorsi, avuto l'incarico annuale;
· l'aspettativa lavorativa di questi insegnanti consolidatasi negli anni, è destinata però ad essere vanificata fin dal prossimo anno scolastico, a causa dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (previste dal decreto direttoriale del 12 febbraio 2002) di un numero elevato di docenti abilitati presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) i quali, avendo seguito, nel loro percorso formativo, le previste 400 ore aggiuntive attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap hanno titolo a svolgere l'insegnamento sui posti di sostegno;
· a tutto questo si è aggiunto il decreto ministeriale del 20 febbraio 2002 che consente alle Università l'attivazione di nuovi corsi di specializzazione per il sostegno (di 800 ore) riservati però a chi è già in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento;
· tutti gli insegnanti specializzati sul sostegno e abilitati, sopra indicati, avranno quindi priorità rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione in attuazione del decreto interministeriale n. 460 del 1998 (1.150 ore in due anni ) ma che non sono in possesso, come già detto, dell'abilitazione, e che però negli anni trascorsi, hanno maturato una significativa esperienza di insegnamento;

impegna il Governo:

· a dare una soluzione anche di carattere legislativo al problema in modo che i docenti interessati in possesso del titolo di studio prescritto, e che abbiano 180 giorni di servizio, possano conseguire, nelle scuole di specializzazione dell'insegnamento secondario l'abilitazione al predetto insegnamento previa valutazione da parte delle scuole stesse, del percorso didattico teorico-pratico e degli esami sostenuti per il conseguimento del diploma di specializzazione per il sostegno, ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione con iscrizione in soprannumero al secondo anno di corso della scuola;
· a prevedere, nel contesto della stessa soluzione, analoga valutazione da parte dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 9 novembre 1990, n. 341, ai fini del conseguimento della laurea predetta per coloro che, in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno, siano immatricolati con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
· a prevedere altresì che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, abbia valore di esame di Stato ed abiliti all'insegnamento, rispettivamente nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria, e consentire l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
· a prevedere che l'attuazione di quanto previsto nella soluzione prospettata abbia luogo in tempo utile per consentire ai docenti interessati di inserirsi, nelle graduatorie permanenti, con l'anno scolastico 2003-2004;
· a ricercare nelle more del conseguimento del titolo prescritto da parte dei docenti specializzati in questione, per quanto possibile e nel rispetto delle norme vigenti, soluzioni amministrative che consentano la continuità del servizio di tali docenti nell'anno scolastico 2002-2003.

(8-00023) (Seconda versione) "Angela Napoli, Butti, Rositani, Fatuzzo, Garagnani, Bianchi Clerici, Lucchese, Colasio, Maggi, Gambale, Palmieri, Licastro Scardino, Santulli, Carli, Sasso, Martella, Grignaffini, Titti De Simone.

Approfondimenti

Camera dei Deputati: Resoconto della seduta del 17/07/02

FAQ - disabili.com: Come si diventa insegnanti di sostegno

Normativa corsi di specializzazione per docenti già abilitati: D.M. 20/02/2002

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