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PUBBLICHIAMO IL TESTO APPROVATO CON IL RIFERIMENTO ALLA FINANZIARIA DEL 1997 CHE HA ISTITUITO IL RAPPORTO I:138

GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO VENGONO ESCLUSI DAL TAGLIO DELL'1 PER CENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Legge Finanziaria 2000

(...)

Articolo 21.

Riduzione di personale del comparto della scuola).

1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39,comma 2-bis, della medesima legge n.449 del 1997, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della presente legge, nonche'quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40 della citata legge n.449 del 1997.

Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.

(…)

***

Legge Finanziaria 1997

Articolo 40

(…)

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e' fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti dell'anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1.

I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola.

Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l'aggiornamento del personale.

Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

Nicola Quirico - bomarzo@tin.it

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