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CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI MONTASCALE

servoscala

Il prezzo di un montascale può variare anche di molto, e dipende da vari fattori (materiali, tipologia, lunghezza, etc). Per legge esiste la possibilità di richiedere dei contributi per eliminare le barriere architettoniche (Legge 9 gennaio 1989, n. 13), così da poter affrontare con maggiore serenità la spesa di un montascale.
Di seguito l’iter procedurale per ottenere i contributi nel caso dell’installazione di montascale o servoscala.

Hanno diritto a presentare le domande di contributo:
-Le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio ed i non vedenti;
- coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente;
- i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
- i centri o istituti residenziali per i loro immobili destinata all'assistenza di persone con disabilità .

Il diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi è riservato alle persone disabili in possesso di una certificazione attestante una invalidità totale, con difficoltà di deambulazione.

Le domande di contributo per l’acquisto sono ovviamente ammesse solo per interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, e sono concesse per intervenire su immobili privati giù esistenti dove risiedano dei disabili con limitazioni funzionali permanenti. Sono inoltre ammesse domande di contributo per immobili adibiti a strutture residenziali e assistenziali.
E’ compito del comune accertare che le domande non si riferiscano a interventi già esistenti o in fase di esecuzione.

Il contributo può essere erogato sia per un singolo intervento che per un intervento seriale (ad esempio l’allargamento di un portone troppo stretto e l’installazione di un servoscala che permetta al soggetto non deambulante di salire le scale).

Bisogna però ricordare che nel caso in cui l’immobile sia soggetto a vincoli storici, artistici o ambientali l’intervento andrà richiesto alle autorità competenti.

La domanda deve essere presentata:
- al sindaco del comune in cui è sito l'immobile.
- in carta da bollo
- entro il 1° marzo di ogni anno
- dal disabile (o da chi ne esercita la tutela o la potestà ) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità .


Alla domanda va allegata:
- la descrizione delle opere e della spesa prevista (non è necessario un preventivo analitico)
- il certificato medico in carta semplice (può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico) che attesti l’handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali difficoltà motorie ne derivino. Nel caso in cui l’handicap consista in una menomazione o limitazione funzionale permanente sarà necessario specificarlo. Nel caso in cui il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione, per avvalersi del diritto di precedenza, deve allegare la relativa certificazione della ASL competente. Possono essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio l’invalidità di guerra).
- un’autocertificazione in cui sia specificata l’ubicazione dell’immobile di residenza del richiedente su quale si vuole intervenire. Deve contenere una breve descrizione delle barriere architettoniche presenti. L'interessato deve inoltre dichiarare che gli interventi per cui si richiede il contributo non sono già stati realizzati né sono in corso di esecuzione. E’ necessario precisare se per lo stesso intervento siano stati giù concessi altri contributi. Il disabile deve avere effettiva, stabile ed abituale dimoranell'immobile su cui si intende intervenire. Non si ha diritto ai contributi nel caso in cui si tratti di una dimora stagionale o saltuaria. Il diritto ai contributi decade nel caso di cambio di residenza dopo aver presentato l’istanza o dopo aver effettuato i lavori.
Dopo aver presentato la domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo e, quindi, correndo il rischio della eventuale mancata concessione di contributo.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO
L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Nel caso in cui le spese sostenute dal richiedente fossero inferiori al preventivo presentato, il contributo effettivo sarà calcolato sull’importo realmente pagato.
Nel caso in cui le spese siano superiori il contributo sarà comunque calcolato sul preventivo presentatato.

In base alla spesa i contributi erogabili sono i seguenti

- Fino a Euro 2.582,28 : il contributo erogabile fino a copertura della spesa.
- Spesa da Euro 2.582,28 a 12.911,42: contributo aumentato del venticinque per cento sulla spesa sostenuta che eccede i 12.911,42 (esempio: Euro 5.164,57 di spesa = Euro 2.582,28 + Euro 645,57)
- Spesa da Euro 12.911,42 a Euro 51.645,69: contributo aumentato di un ulteriore cinque per cento sulla cifra che eccede i Euro 12.911,00. (esempio: Euro 46.481,12 di spesa= Euro 2.582,28 + Euro 2.582,28 + Euro 1.678,48)

L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura. Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità : esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al disabile; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità : esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).
Ricordiamo che per l’acquisto di questi ausili si applicano le agevolazioni fiscali previste per i mezzi di deambulazione e sollevamento (iva al 4%), e che si può accedere alla agevolazione del Bonus 110% per installazione montascale e ascensori.bottone montascale

 
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