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TRASPORTO DISABILI
train

VIAGGIARE IN TRENO

Il Gruppo FS sta realizzando un programma di interventi di natura strutturale e tecnologica per favorire la mobilità e l’uso dei servizi nelle stazioni da parte dei clienti con disabilità , provvedendo ai necessari adeguamenti per il superamento delle barriere architettoniche e sensoriali.
Quasi tutte le stazioni sono dotate di posti auto riservati ai disabili, e consentono un accesso privo di barriere almeno fino al primo marciapiede.

Oltre 260 treni a media e lunga percorrenza Intercity, Eurocity, Eurostar Italia (ETR 460, 480 e 500) dispongono di una carrozza dotata di posti attrezzati per il trasporto di due passeggeri su sedia a rotelle più due accompagnatori (riconoscibile all'esterno da apposito simbolo internazionale).
L'accesso alle carrozze avviene tramite carrello elevatore, manovrato da personale appositamente incaricato da Trenitalia.

È possibile richiedere assistenza per clienti disabili che desiderino viaggiare in treno in tre modi:

- chiamando il Numero Unico Nazionale 199 30 30 60: attivo tutti i giorni dalle 7 alle 21; il costo da rete telefonica fissa è di 6,12 centesimi per lo scatto alla risposta e 2,64 centesimi di Euro per ogni minuto di conversazione; il costo da rete mobile varia in base all’operatore)
- rivolgendosi alle Sale Blu
- via e-mail, indicando: stazioni di partenza e/o di arrivo/coincidenza (tra quelle elencate nel circuito); date di andata e ritorno con le eventuali fasce orarie preferite; tipo di assistenza (con o senza carrello elevatore, l'eventuale sedia a rotelle messa a disposizione da Trenitalia, altre informazioni utili); recapito telefonico. Per informazioni su sedi ed indirizzi delle Sale Blu, consultare l'apposita pagina web.

Le Sale Blu, presenti in 14 stazioni principali, organizzano il servizio di assistenza in un circuito di 251 stazioni abilitate: prenotazione dei posti, guida in stazione e accompagnamento al treno, salita e discesa con carrelli elevatori, servizio gratuito di portabagagli a mano ecc.
Per usufruire dell’assistenza è necessario presentarsi in stazione 30 minuti prima della partenza del treno; in caso di rinuncia al servizio è necessario comunicare la disdetta almeno 4 ore prima della prevista partenza.


CARTA BLU

La Carta Blu è una tessera gratuita nominativa, della durata di cinque anni, rilasciata presso le Sale Blue e le biglietterie di Stazione. E’ riservata ai titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui alla l. 18/80 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai titolari di indennità di comunicazione, di cui alla l. 381/70 residenti in Italia.
Consente al titolare l'acquisto di un unico biglietto di tipo standard previsto per il treno utilizzato, valido per sé e per il proprio accompagnatore.

Agevolazioni tariffarie per non vedenti
: possono usufruire di una tessera mod. 28/C (valida 5 anni) e di apposite richieste (mod. 28) per viaggi con o senza accompagnatore per ottenere una riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria a cui va aggiunto il cambio servizio a prezzo intero se viaggia sui treni IC, IC Plus, ICN, ES*, ES* Fast, ES* city, AV, AV Fast o con vetture cuccette e VL.

Agevolazioni tariffarie per grandi invalidi di guerra e per servizio: riduzione del 30% sulla tariffa ordinaria con l'emissione di un biglietto valido per due persone; se utilizza un treno di categoria superiore deve corrispondere anche il relativo cambio servizio a prezzo intero. Se ha diritto anche all’accompagnamento viene emesso un solo biglietto valido per due persone al prezzo di una.
In caso di utilizzo di:

‑¬¢ treni IC - ICPlus - ICN , viene emesso un unico biglietto, valido per due persone, il cui importo è pari ad un viaggio con tariffa ordinaria scontata del 30% più un cambio servizio a prezzo intero.
‑¬¢ treni ES*, ES* Fast, ES* city, AV, AV Fast e di servizio cuccetta e VL, viene emesso un unico biglietto, valido per due persone, il cui importo è pari ad un viaggio con tariffa ordinaria scontata del 30% più due cambi servizio a prezzo intero.

A bordo treno, oltre al biglietto di viaggio, è necessario esibire il documento concessionale e un documento di riconoscimento sia del titolare che dell’accompagnatore.

VIAGGI INTERNAZIONALI

Le richieste di assistenza per viaggi internazionali possono essere inoltrate, almeno 24 ore prima della partenza:
- alla Sala Blu di riferimento delle stazioni fermata dei treni internazionali prescelti;
- alla Sala Blu di Roma Termini (via posta elettronica o tel (+39) 06 4881726, dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 21).
Sui treni internazionali gli accompagnatori dei clienti non vedenti o diversamente abili, in possesso della apposita certificazione valida per i viaggi in servizio nazionale, hanno diritto alla tariffa ridotta "Disabled Companion."
Sui treni internazionali che collegano l’Italia con Parigi, gestiti dalla società Artesia, i clienti non vedenti o diversamente abili, in possesso della apposita certificazione valida per i viaggi in servizio nazionale, possono usufruire della tariffa ridotta "Disabled" e i loro accompagnatori della tariffa ridotta "Disabled Companion".
Si consiglia di acquistare un biglietto di andata e ritorno in quanto la documentazione richiesta potrebbe non essere riconosciuta all’estero.


I viaggiatori che utilizzano il treno per i loro spostamenti all'interno dell'Unione europea sono oggi  tutelati dal Regolamento CE 1371/2007 (entrato in vigore il 3 dicembre 2009) che stabilisce i diritti fondamentali delle persone che viaggiano e impone una serie di obblighi alle società ferroviarie in materia di responsabilità verso i loro clienti.
Per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi di trasporto ferroviario e garantire ai cittadini la possibilità di viaggiare in condizioni di sicurezza e comodità , il Regolamento stabilisce che:
- le persone disabili o con mobilità ridotta devono vedersi garantire il loro diritto al trasporto, perciò le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni devono predisporre un'adeguata assistenza e un accesso non discriminatorio ai treni;
- venga rafforzato il diritto dei passeggeri a ottenere un risarcimento quando i loro bagagli vengono smarriti o danneggiati , o nel caso in cui il loro viaggio venga cancellato o subisca un ritardo. Il risarcimento minimo ammonta al 25% del prezzo del biglietto per ritardi da una a due ore e al 50% del prezzo del biglietto per ritardi superiori alle due ore;
i passeggeri delle ferrovie devono essere informati in maniera esauriente prima e durante il loro viaggio, ad esempio in merito ad eventuali ritardi;
- deve essere reso più agevole l'acquisto dei biglietti ferroviari;
- le società ferroviarie e i gestori delle stazioni devono garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni;
- gli Stati membri devono garantire ai passeggeri la possibilità di presentare una denuncia ad un organo indipendente, quando questi ultimi ritengano che i loro diritti non siano stati correttamente applicati.
- Imprese ferroviarie, gestori delle stazioni e tour operator devono informare i passeggeri in merito ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento.

Applicazione e sanzioni
Ogni Stato membro designa un organismo responsabile dell'applicazione delle nuove norme e dell'attuazione delle misure necessarie per garantire  il rispetto dei diritti dei passeggeri, e ne dà comunicazione alla Commissione europea.

Ogni passeggero può presentare reclamo al predetto organismo in merito alle presunte infrazioni al Regolamento. 

Per rendere possibile alle società ferroviarie di adeguarsi alle nuove norme, gli Stati membri possono accordare, in modo trasparente e non discriminatorio, una deroga all'applicazione delle disposizioni del Regolamento n. 1371 relative ai servizi ferroviari nazionali; la deroga è per un periodo massimo di cinque anni, rinnovabile una volta sempre per cinque anni.

Dato che i servizi locali (ad esempio urbani, suburbani o regionali) sono diversi da quelli a lunga distanza, gli Stati membri possono chiedere delle deroghe permanenti per tali servizi ma non per i servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, gli Stati, entro il 3 giugno 2010, devono notificare alla Commissione le disposizioni da loro adottate riguardanti le sanzioni, proporzionate e dissuasive, applicabili per l'inosservanza delle nuove norme.


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