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Ci sono ausili e tutors per gli studenti universitari disabili?

La legge n. 17 del 20 gennaio 1999, arricchisce il diritto allo studio di studenti universitari in situazione di handicap. Ecco cosa prevede:
1. Le università possono stipulare convenzioni con centri specializzati per l'uso di ausili e sussidi didattici specifici, come già avviene nelle scuole.
2. E' assicurato ad ogni studente in situazione di handicap un tutor, che è un compagno al quale viene dato l'incarico di aiutare i colleghi per l'orientamento negli studi.
3. Nell'impostazione di piani educativi individualizzati, da concordarsi con i docenti, già consentiti dalla legge quadro, interviene anche la consulenza del tutor.
4. Nel confermare il diritto dell'alunno in situazione di handicap ad utilizzare particolari mezzi ed ausili tecnici, si prevede anche, in analogia a quanto già stabilito per le scuole, la possibilità di effettuare prove equipollenti, sempre su proposta del servizio di tutorato specializzato.
5. Ogni università deve nominare, con decreto del Rettore, un docente col compito di "coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo".
6. Annualmente sono stanziati 10 miliardi da ripartirsi tra le diverse università per realizzare i servizi sopra indicati. A partire dall'anno accademico 2000-2001 vi sarà una quota del fondo ordinario col quale il Ministero dell'Università finanzia le singole sedi universitarie finalizzata espressamente per questi scopi.
Questi servizi si aggiungono a quelli già previsti dalla legge quadro concernenti assistenti per la comunicazione degli alunni audiolesi ed al servizio di obiettori di coscienza normalmente forniti dall'IDISU (Istituto per il diritto allo studio universitario).

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