Ausili disabili: il Tribunale condanna la ASL a fornire la carrozzina elettronica prescritta anche extra Nomenclatore

Agosto 4, 2026

Il Tribunale di Napoli ha riconosciuto il diritto di una persona con SMA a ottenere integralmente dalla Asl la carrozzina elettronica verticalizzante prescritta dagli specialisti

Su segnalazione dell’Associazione Luca Coscioni, portiamo l’attenzione su una importante pronuncia del Tribunale di Napoli in materia di diritto agli ausili per le persone con disabilità. Il giudice ha riconosciuto il diritto di Christian Durso, persona colpita da atrofia muscolare spinale (SMA), a ricevere integralmente la carrozzina elettronica verticalizzante prescritta dal proprio team medico, stabilendo che il costo del dispositivo debba essere sostenuto interamente dalla ASL Napoli 1 Centro. L’azienda sanitaria è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.

La decisione rappresenta un precedente significativo perché riafferma un principio già previsto dalla normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): la fornitura di un ausilio deve essere costruita sulle specifiche necessità della persona, valutando condizioni cliniche, capacità funzionali residue, contesto di vita e obiettivi di autonomia. Non basta quindi che il dispositivo appartenga a una determinata categoria prevista dal nomenclatore tariffario: deve essere realmente idoneo a soddisfare le esigenze individuali.

La richiesta di sostituire una carrozzina non più riparabile

La vicenda, ricostruita dalla Associazione Luca Coscioni, riguarda la sostituzione della carrozzina elettronica utilizzata da Durso per molti anni. Il modello, che gli aveva consentito di mantenere una buona autonomia personale e una piena partecipazione alla vita sociale, non poteva più essere riparato perché fuori produzione e privo dei necessari ricambi.

Assistito dall’Associazione Luca Coscioni, l’uomo ha avviato la procedura per ottenere una nuova carrozzina con caratteristiche equivalenti. Gli specialisti avevano individuato un modello dotato delle funzionalità indispensabili per la sua condizione clinica. La ASL Napoli 1 Centro, tuttavia, aveva autorizzato soltanto una parte della spesa, riconoscendo un contributo di 13.381,68 euro rispetto a un costo complessivo di 23.215 euro, oltre IVA. Secondo l’azienda sanitaria, la copertura economica prevista dal nomenclatore tariffario era sufficiente ad assolvere ai propri obblighi.

Perché la carrozzina proposta dalla ASL non era adeguata

Christian Durso, rappresentato dall’avvocato Alessandro Bardini, Consigliere Generale dell’Associazione Luca Coscioni, ha contestato tale decisione sostenendo che il dispositivo autorizzato non fosse in grado di assicurare il livello di autonomia necessario. La documentazione sanitaria prodotta durante il procedimento evidenziava infatti la necessità di una carrozzina dotata di specifiche funzioni tecnologiche, tra cui:

  • basculamento elettronico;
  • reclinazione completa fino a 180 gradi;
  • elevazione della seduta;
  • sistema di verticalizzazione articolato in tre fasi;
  • ridotta altezza da terra per consentire l’accesso ai veicoli;
  • dispositivi elettronici antiribaltamento.

Secondo la difesa, tali caratteristiche non rappresentavano semplici accessori, ma elementi essenziali per garantire sicurezza, autonomia e qualità della vita.

Il Tribunale: nessuna prova che l’ausilio alternativo fosse equivalente

Nella sentenza il Tribunale ha evidenziato come la ASL non abbia dimostrato che il presidio proposto fosse realmente equivalente a quello prescritto dagli specialisti.

In particolare, il giudice ha rilevato l’assenza di una valutazione tecnica comparativa tra i due modelli e di motivazioni capaci di giustificare l’esclusione delle caratteristiche richieste dal quadro clinico del paziente.

La decisione sottolinea quindi che la scelta dell’ausilio non può essere effettuata esclusivamente sulla base dei limiti economici del nomenclatore, ma deve garantire concretamente autonomia, sicurezza, mobilità e partecipazione alla vita sociale della persona con disabilità.

La carrozzina ritenuta indispensabile

Nel dispositivo della sentenza il giudice individua in un certo modello di carrozzina il presidio necessario per il caso specifico, definendola «indispensabile per l’inserimento sociale» dell’uomo, e riconoscendola come «l’unico modello in commercio che permette all’istante di avere l’indipendenza funzionale».

Per questo motivo è stato disposto che la ASL Napoli 1 Centro provveda alla fornitura completa della carrozzina, sostenendone integralmente il costo.

I commenti

Bardini: “Gli ausili devono essere scelti in base alle esigenze della persona”

L’Avv. Alessandro Bardini, Consigliere Generale dell’Associazione Luca Coscioni e difensore di Christian Durso, dichiara: «Questa rappresenta un’altra importante decisione sul riconoscimento del diritto delle persone con disabilità ad ottenere il presidio realmente appropriato alle proprie esigenze. Gli ausili non possono essere scelti sulla base del loro costo o di valutazioni meramente amministrative, ma devono essere individuati esclusivamente in funzione delle esigenze cliniche, funzionali e dell’ambiente di vita della persona. Sono battaglie che non dovrebbero essere combattute e che nessuna persona con disabilità dovrebbe essere costretta ad affrontare per ottenere ciò che le spetta di diritto. Un ausilio appropriato significa maggiore autonomia, minori complicanze, meno ricoveri, minori costi sanitari e soprattutto una migliore qualità della vita.»

Christian Durso: “Un diritto riconosciuto anche con il nuovo nomenclatore”

Anche Christian Durso ha commentato la decisione del Tribunale: «Dopo oltre un anno e mezzo di ritardi e innumerevoli difficoltà, ho ottenuto il rinnovo della sedia a rotelle. Oggi non è un giorno importante solo per me, che avrò finalmente la sedia a rotelle, ma perché è stato riconosciuto dal Tribunale, anche con il nuovo nomenclatore, il diritto ad avere una sedia a rotelle in extra LEA e quindi non rientrante nel listino stabilito dal Ministero e applicato dall’ASL. L’ASL avrebbe potuto autorizzare l’extra LEA in presidio senza farmi ricorrere al Tribunale, perché la legge lo prevede ancora, anche con il nuovo nomenclatore, ma ha preferito, con motivazioni inesistenti, ritenere che non ne avessi diritto e che il nomenclatore standard fosse già sufficiente.»

Menichini

Elena Menichini, Presidente dell’Associazione Ausili di Confindustria Dispositivi Medici, commenta così la vicenda: “Troppo spesso il sistema si concentra sul costo del dispositivo e non sul valore che un ausilio appropriato produce nella vita della persona e nel suo contesto sociale e lavorativo, liberando risorse all’interno del nucleo familiare e contribuendo a ridurre un costo sociale nascosto che raramente viene considerato. Oggi ci confrontiamo con un impianto normativo rigido e con procedure che, in molti casi, non riescono a stare al passo con la personalizzazione dei bisogni, con la necessità di risposte tempestive, quindi con l’innovazione tecnologica. È indispensabile aprire una fase nuova di collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, perché migliorare il sistema significa intervenire concretamente sulla vita delle persone, pur nel rispetto della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, anche prevenendo i costi futuri causati da disabilità secondarie“.
Per l’Associazione Ausili di Confindustria Dispositivi Medici è necessario avviare una riforma dell’assistenza protesica che punti a ridurre la frammentazione territoriale, semplificare le procedure, aggiornare il Nomenclatore, rivedere i criteri con cui vengono individuati gli ausili oggetto di gara e garantire maggiore uniformità nell’accesso alle tecnologie assistive. Allo stesso tempo, è fondamentale rafforzare il coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nei processi decisionali e promuovere percorsi di informazione e formazione rivolti ai pazienti e alle famiglie

Un richiamo al principio dell’appropriatezza degli ausili

La sentenza richiama l’attenzione su un tema centrale nel sistema di assistenza alle persone con disabilità: il diritto a ricevere un ausilio realmente appropriato anche extra LEA. Quando il dispositivo previsto dal nomenclatore non è sufficiente a rispondere alle esigenze cliniche e funzionali della persona, la normativa consente infatti di valutare soluzioni diverse, purché adeguatamente motivate. Il pronunciamento del Tribunale di Napoli conferma che la personalizzazione dell’ausilio rappresenta un elemento essenziale per garantire il diritto alla salute, all’autonomia personale e alla piena partecipazione alla vita sociale.

Ausili extra LEA: cosa sono e quando possono essere autorizzati

La vicenda di Christian Durso richiama l’attenzione anche sul tema degli ausili “extra LEA”, cioè quei dispositivi che non rientrano tra quelli espressamente previsti dal nomenclatore tariffario oppure presentano caratteristiche tecnologiche superiori rispetto ai modelli standard finanziati dal Servizio sanitario nazionale.

Con l’entrata in vigore del nuovo Nomenclatore dell’assistenza protesica, contenuto nel DPCM 12 gennaio 2017 e reso pienamente operativo dal Decreto del Ministero della Salute 23 maggio 2022, n. 77, molti ausili sono oggi identificati attraverso specifiche tipologie e codici. Tuttavia, la normativa continua a prevedere la possibilità di autorizzare dispositivi diversi o con caratteristiche aggiuntive quando quelli ordinariamente erogabili non sono sufficienti a soddisfare le esigenze cliniche della persona.

In particolare, l’articolo 17 del DPCM sui LEA stabilisce che il Servizio sanitario nazionale debba garantire l’assistenza protesica attraverso la prescrizione di dispositivi appropriati, individuati sulla base della valutazione clinica, del progetto riabilitativo individuale e delle concrete necessità della persona assistita. Il principio che guida l’intero sistema è infatti quello dell’appropriatezza prescrittiva, secondo il quale l’ausilio deve essere realmente idoneo a compensare la disabilità e a favorire autonomia, sicurezza e partecipazione alla vita quotidiana.

Per questo motivo, quando il dispositivo previsto dal nomenclatore non è in grado di assicurare tali obiettivi, gli specialisti possono motivare la necessità di un ausilio con caratteristiche differenti o tecnologicamente più evolute. In questi casi, l’azienda sanitaria è chiamata a valutare la documentazione clinica e a motivare adeguatamente un eventuale diniego, dimostrando che un presidio alternativo garantisce risultati equivalenti.

La sentenza del Tribunale di Napoli si inserisce proprio in questo quadro normativo, ribadendo che il parametro di riferimento non può essere esclusivamente il costo dell’ausilio o la sua presenza nel nomenclatore tariffario, ma la sua effettiva capacità di rispondere alle esigenze funzionali della persona con disabilità. Un principio che trova fondamento sia nella disciplina dei LEA sia nel diritto costituzionale alla tutela della salute e all’inclusione sociale.

Per approfondire

La sentenza

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