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Manca solo  l'ok del Mef al provvedimento che ridetermina i Lea (Livelli Essenziali di Assistenza), che comprendono anche l'assistenza protesica ai cittadini italiani


Sembra veramente dietro l'angolo, dopo 17 anni di attesa e infiniti (mai realizzati) annunci di revisione, l'aggiornamento del Nomenclatore Tariffario delle protesi e ausili. Ieri, infatti, le Regioni hanno dato l'ok all'ultimo testo del Dpcm sui nuovi Livelli di assistenza - i quali contengono, appunto, anche l'elenco delle protesi e degli ausili che il Sistema Sanitario Nazionale provvede ad erogare ai cittadini italiani. L'ultimo passaggio mancante - non meno importante, a dire il vero - è il via libera del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nella relazione illustrativa del Dpcm, si sottolinea come il provvedimento sia  integralmente sostitutivo del dPCM 29 novembre 2001 e di numerosi altri provvedimenti attualmente in vigore. Mentre il precedente decreto aveva un carattere sostanzialmente ricognitivo e si limitava, per la maggior parte dei sottolivelli, ad una descrizione generica, rinviando agli atti normativi vigenti alla data della sua emanazione, l'attuale provvedimento ha carattere effettivamente costitutivo, proponendosi come la fonte primaria per la definizione delle "attività, dei servizi e delle prestazioni" garantite ai cittadini con le risorse pubbliche messe a disposizione del Servizio sanitario nazionale.

L'ASSISTENZA PROTESICA - Per quanto riguarda, nello specifico, l'assistenza protesica, il punto 6 del Capo III,  ridefinisce la disciplina di erogazione dell'assistenza protesica (oggi contenuta nel decreto ministeriale n. 332/1999). Ne sintetizziamo i punti:

AUSILI SU MISURA E DI SERIE -  Viene ridefinito il contenuto dell'elenco delle protesi e ortesi "su misura" e dell'elenco degli ausili "di serie" aggiornando la nomenclatura in relazione alle innovazioni cliniche e tecnologiche intervenute nel corso degli anni e operando consistenti trasferimenti (carrozzine, protesi acustiche, ecc.) dal primo al secondo elenco.
I dispositivi "di serie" vengono a loro volta distinti in due sottoinsiemi a seconda che richiedano o meno la presenza del tecnico abilitato per l'applicazione o "messa in uso" del dispositivo. 
Avremo quindi:
-Elenco 1 - dispositivi "su misura": le protesi e le ortesi costruite o allestite su misura da un professionista abilitato all'esercizio della specifica professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, gli aggiuntivi e le prestazioni di manutenzione, riparazione, adattamento o sostituzione di componenti di ciascuna protesi o ortesi.

-Elenco 2A - dispositivi "di serie" che richiedono l'applicazione da parte del tecnico abilitato: gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie che, a garanzia della corretta utilizzazione da parte dell'assistito in condizioni di sicurezza, devono essere applicati dal professionista sanitario abilitato.

- Elenco 2B - dispositivi "di serie" che non richiedono l'intervento del tecnico abilitato: gli ausili tecnologici di fabbricazione continua o di serie, pronti per l'uso, che non richiedono l'intervento del professionista sanitario abilitato.

Nei nuovi elenchi sono inclusi, tra l'altro, dispositivi di tecnologia avanzata per gravissime disabilità, le protesi acustiche digitali, mentre sono esclusi alcuni dispositivi ortopedici su misura per lievi deformità del piede (plantari e scarpe ortopediche di serie), oggi frequentemente oggetto di prescrizione inappropriata.
Viene confermata la modalità di remunerazione in base a tariffe predeterminate per gli ausili "su misura".

BENEFICIARI E TEMPI DI RINNOVO - Per quanto riguarda i soggetti beneficiari dell'assistenza protesica, vengono inclusi tra gli aventi diritto i soggetti che, pur in attesa di accertamento dell'invalidità, abbiano urgente bisogno dell'ausilio, come pure i soggetti affetti da malattie rare e i soggetti in ADI con disabilità temporanea (laddove le ASL abbiano attivato i servizi per il riutilizzo degli ausili).
Viene poi limitata la previsione dei "tempi minimi di rinnovo" ai soli dispositivi su misura, aggiornandone la formulazione.

 I COMPITI DELLE REGIONI - Le modalità di erogazione vengono rinviate ad una Intesa Stato-Regioni, da approvarsi contestualmente all'intesa sul DPCM. Le regioni possono inoltre istituire Registri dei medici prescrittori, specificamente competenti nell'assistenza protesica; mentre per quanto riguarda l'individuazione degli erogatori di protesi su misura, si prevede l'istituto dell'accreditamento a seguito dell'accertamento di requisiti generali e specifici.  In attesa dell'istituzione del repertorio conferma la vigente disciplina di fornitura degli ausili di serie tramite procedure di gara;
Viene rinviata alla disciplina regionale numerosi aspetti oggi regolamentati dal d.m. n. 332/1999.


Per approfondire:

Allegato 5 - elenco 1 (sugli elenchi di ausili)
Il testo del Decreto

Redazione



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