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"Il Governo ha posto un nuovo tassello al processo di abbattimento delle barriere digitali, evitando che le nuove tecnologie informatiche determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, mentre punta a promuoverne l'uso come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni, oltre che di miglioramento della qualità della vita": così il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie Luciano Stanca ha commentato il regolamento di attuazione della legge che porta il suo nome.
Approvato in questi giorni dal Consiglio dei Ministri, il regolamento fa proprie le linee guida  dell'UE e le normative internazionalmente riconosciute, ed è stato elaborato con il contributo delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone disabili, di quelle competenti in materia di accessibilità e dei produttori di hardware e di software.
"Si tratta di una tappa fondamentale nel percorso virtuoso intrapreso con l'approvazione della specifica legge, nel dicembre del 2003; un percorso che si concluderà con la prossima emanazione delle 'Linee guida',  con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l'accessibilità".
Dando il via libera all'attuazione delle "Legge Stanca", il provvedimento obbliga tra l'altro le Pubbliche amministrazioni ad adeguare alle nuove norme i loro siti Internet, entro 12 mesi . Pena, la nullità dei contratti di realizzazione o modifica.

Le disposizioni non riguardano solo i soggetti pubblici, ma coinvolgono anche quelli privati. Una volta verificato il livello di accessibilità dei loro siti web, il Dipartimento per l'Innovazione e la Tecnologia rilascerà infatti un "logo" di certificazione, una sorta di bollino, che attesterà il livello di corrispondenza dei siti ai requisiti richiesti. Rappresenterà un marchio distintivo nella rete.

Il regolamento si compone di 9 articoli, di cui questi sono i punti essenziali:

  1. concetto di accessibilità, intesa come capacità dei sistemi informatici di poter erogare servizi fruibili anche per quei soggetti che necessitano, a motivo della propria disabilità, di tecnologie assistive;
  2. tecnologie assistive, soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
  3. verifica tecnica dell'accessibilità, operata da esperti iscritti ad un elenco gestito dal CNIPA, e verifica soggettiva, effettuata con l'intervento del soggetto destinatario, anche disabile, sulla scorta di valutazioni empiriche;
  4. il rilascio da parte del Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie del logo sull'accessibilità dei siti, richiesto dai privati, effettuato previa contestuale esibizione dell'attestato di accessibilità; tale attestato viene concesso in caso di verifica positiva, dai valutatori privati iscritti all'elenco gestito dal CNIPA;
  5. controlli: il CNIPA svolge poteri ispettivi di controllo verso i privati, consistenti nella verifica del mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi. Le pubbliche amministrazioni provvedono in modo autonomo a valutare l'accessibilità dei propri siti.

Il testo integrale del regolamento è disponibile sul sito del Ministero.

Abbiamo già parlato parecchio della "Legge Stanca": leggi questi articoli.

“UNA POLITICA SU DISABILITÀ E TECNOLOGIE? E’ SOLO COMINCIATA. FINALMENTE”

UN VADEMECUM SITI 'USABILI'

LEGGE STANCA, ANCHE IL SENATO DA L'OK

A CHE PUNTO SIAMO CON L'ACCESSIBILITÀ DEI SITI INTERNET?

[Francesca Lorandi]

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