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Il 4 Aprile scorso è stato approvato, dal consiglio dei ministri, il Disegno di Legge promosso dal Ministro per le Innovazioni e la Tecnologia, Lucio Stanca, che obbliga i siti Internet delle P.A. a dei criteri di accessibilità per le persone disabili, affinchè tutti possano fruire delle informazioni contenute in rete (clicca qui).

Il Governo vuole  promuovere lo sviluppo di una società dell'informazione,una società moderna che si avvale delle tecnologie digitali, aperta a tutti rendendo innanzitutto accessibili i siti Internet pubblici e di pubblica utilità della Pubblica Amministrazione e incoraggiando i privati a fare altrettanto.
Il principio fondamentale di questa politica è l'inclusività, ovvero creare una società che includa e non escludera i più deboli, tra cui appunto i disabili, il ddl favorisce le persone disabili alla partecipare alla società dell'informazione.
Un provvedimento che si colloca tra le iniziative per l'Anno europeo delle persone con disabilità  e il ministro Stanca ricorda che il nostro Governo è stato fra i primi in Europa a promuovere ad approvare un DDL che contenga le disposizioni necessarie a favorire l'accessibilità agli strumenti informatici alle persone con disabilità.
Solo il 3% dei siti Internet sono pienamente accessibili e, secondo quanto prevede il disegno di legge, si vuole rendere accessibili tutti i rapporti telematici tra cittadini e Pubblica Amministrazione, compreso i soggetti che erogano pubblici servizi.

Il DDL obbliga le amministrazioni pubbliche ad acquisire tecnologie informatiche che siano accessibili ai disabili, a rendere accessibili i siti Internet Pubblica Amministrazione, non stipulando contratti per realizzare o modificare siti Internet se non sussistono quei requisiti di accessibilità contenuti in un Decreto del Presidente dei Ministri, di prossima emanazione, che stabilirà gli aspetti tecnici per la valutazione di accessibilità.

Ai dipendenti pubblici dovranno essere garantiti gli opportuni strumenti hardware e software  specifici per il tipo di disabilità affinchè sia garantirà la partecipazione alla vita lavorativa.
Per l'acquisto di materiale informatico da parte dei privati, in relazione alla concessione dei contributi statali, tale materiale deve possedere i requisiti di accessibilità.
Per i siti Internet privati, come stimolo ad adottare programmi e strumenti accessibili il Ministro propone un marchio di qualità, un "bollino blu" a garanzia di un certo grado di accessibilità di un sito o di un prodotto.
Il  Ministro ha affermato che il "bollino blu è un'attestazione di qualità, ma anche di benemerenza, che potrà essere sfruttata a fini pubblicitari e, quindi, funzionare come potente fattore di stimolo".

Il Ministro Stanca ricorda che il DDL è nato da un lavoro svolto in collaborazione con il Ministro Maroni e Sirchia sul rapporto fra disabili e nuove tecnologie, il Libro Bianco scaricabile al sito Web www.innovazione.gov.it/librobianco
www.governo.it/GovenoInforma/Dossier/
convegno_disabilita/libro_bianco.pdf
, disponibile anche in formato accessibile al sito www.webaccessibile.org/
argomenti/argomento.asp?cat=242
.

Il DDL è ora stato inviato al Parlamento affinchè segua l'iter parlamentare e il Ministro Stanca si augura una rapida approvazione della legge entro questa legislatura come "manifestazione concreta di attenzione verso i disabili".
Si impegna, inoltre, ad approfondire gli aspetti tecnici con un nuovo DDL, integrando con le proposte di legge già presentate, affinchè tutto possa confluire in un unico Decreto, sia la proposta  dell'On. Bono della precedente legislatura che la proposta Campa-Palmieri (www.camera.it/_dati/leg14/lavori/stampati/
sk3500/articola/3486.htm
), che ha raccolto l'adesione di oltre 130 parlamentari di ogni schieramento politico.

Il deputato di Forza Italia Cesare Campa, ha dichiarato che "il testo presentato a Venezia è un punto di partenza, che sarà senza dubbio arricchito dal disegno di legge che sta preparando il ministro Stanca...".
A sostegno della proposta Campa-Palmieri l'Associazione Punto IT (sito web www.puntoit.org/) e Key4biz (il portale italiano dell'ITC) ha promosso una campagna di sostegno perchè l'iter burocratico della proposta di legge possa concludersi entro il 2003; si è anche attivata una lista di discussione all'indirizzo www.itlists.org.
Lo scopo di questa lista sarà quello di raccogliere indicazioni e suggerimenti al progetto di legge Campa - Palmieri per avere un dialogo diretto con le istituzioni: tante persone, parlamentari ed esperti del settore discuteranno e cercheranno di migliorare il disegno di legge.

Riportiamo qui si seguitola presentazione del DDL, tratto dal sito Internet del governo www.gov.it

Articolo 1

Enuncia gli obiettivi e le finalità del provvedimento, distinguendo - nell'ambito di un generico accesso dei disabili alle risorse informatiche, che viene solo promosso - un diritto di accesso ai servizi informatici della pubblica amministrazione statale, che viene invece garantito.

Articolo 2

Contiene le definizioni di "accessibilità" e di "tecnologie assistive" assegnando a queste due espressioni il significato che è loro comunemente attribuito nella pubblicistica di settore.

Articolo 3

Affronta il problema dei limiti della accessibilità ovvero della individuazione dei casi in cui sarebbe irragionevole pretendere l'accessibilità o almeno la piena accessibilità. Si ricordi che anche la normativa sulla abolizione delle barriere architettoniche prevede esplicitamente deroghe per immobili particolari, ai quali possono accedere solo addetti ai lavori, immobili che per le loro finalizzazioni (ad esempio, immobili militari) non possono non essere costruiti in modo tale da presentare barriere architettoniche (si veda, in particolare, il comma 1 dell'articolo 19 del DPR n. 503 del 1996). Un discorso simile non può non essere fatto anche per le barriere informatiche. Si pensi, ad esempio, ad un programma informatico per l'addestramento al volo per piloti di aereo o anche ad un programma il cui scopo sia appunto quello di selezionare in relazione alla capacità di superare alcune difficoltà.

Articolo 4

Riunisce tutte le disposizioni recanti obblighi specifici per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, il comma 1 individua i soggetti destinatari degli obblighi, affiancando alle pubbliche amministrazioni statali in senso stretto i soggetti che erogano pubblici servizi, anche in sintonia con gli orientamenti comunitari.
I commi 2 e 3 disciplinano due differenti ipotesi. La regola generale, stabilita dal comma 2, impone di prendere adeguatamente in considerazione le caratteristiche della accessibilità, in tutte le procedure per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici.
Il comma 3 prevede invece che, nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito Internet della pubblica amministrazione, i requisiti di accessibilità diventano condizione di legittimità. Poiché i siti Internet vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, è presumibile che la norma sia sufficiente a far sì che, nell'arco di poco tempo, tutti i siti Internet delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili.
Nei commi 4 e 5 dell'articolo, in riferimento a contributi pubblici statali, già previsti dalla normativa, per l'acquisto di materiale informatico da parte di privati, si considera, in generale, il carattere di accessibilità del materiale motivo sufficiente a giustificare una preferenza (comma 4) ovvero condizione necessaria (comma 5) quando il materiale sia specificamente destinato ai disabili.
Il comma 5 comporta il positivo effetto di indurre la pubblica amministrazione a verificare, prima della concessione del contributo, che il materiale informatico sia effettivamente adeguato all'uso che di esso il lavoratore disabile dovrà fare.
Il comma 6, infine, obbliga le pubbliche amministrazioni statali a porre a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. La disposizione intende più che altro richiamare le amministrazioni al rispetto di un obbligo che costituisce anche una regola di funzionalità e di buon senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti informatici che ne rendano concretamente possibile l'effettivo esercizio.

Articolo 5

Prevede che i datori di lavoro mettano a disposizione attrezzature tali da permettere alla persona con handicap lo svolgimento delle attività sul luogo di lavoro, dotandosi di tecnologie ad hoc per specifiche disabilità e agevolando, in tal modo, la sua integrazione nella società.

Articolo 6

Consente al soggetto privato di chiedere una valutazione da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sul livello di accessibilità dei loro siti Internet o del materiale informatico da loro prodotto o distribuito. Valutazione che poi il soggetto potrà eventualmente sfruttare anche a fini pubblicitari.

Articolo 7

Riconosce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie competenze molte incisive, oltre al potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge.
In particolare, di concerto con i ministeri di volta in volta interessati, promuove progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità; l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari; il dialogo ed il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e imprese fornitrici di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative.
Il DIT, definisce di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni statali nello sviluppo dei sistemi informatici nonché l'introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.

Articolo 8

Prevede che le problematiche della accessibilità siano inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale, nell'ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali.

Articolo 9

il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è autorizzato ad emanare un decreto che stabilirà i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità, nonché le metodologie e i relativi programmi di valutazione per la verifica della stessa accessibilità.

Articolo 10

Prevede l'emanazione di un regolamento governativo di attuazione, per disciplinare le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l'accessibilità del proprio sito.
Si tratta di una sorta di "bollino blu': il responsabile del sito o del prodotto informatico, dopo aver controllato, anche con un programma automatico di valutazione, l'accessibilità del materiale, potrà fregiarsi di uno specifico simbolo, esponendosi peraltro alla possibilità di controlli successivi da parte della pubblica autorità Il 'bollino blu" costituisce un'attestazione di qualità, ma anche di benemerenza, che potrà essere sfruttata a fini pubblicitari e, quindi, funzionare come potente fattore di stimolo.

[Fonte: Ministero per l'Innovazione e le tecnologie]

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