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nomenclatoreQuanto conoscete il nomenclatore tariffario?

La legge  italiana prevede che ogni persona che lo necessiti (ovviamente sulla base di certificazione ufficiale, invalidità minima 34%) riceva dalla propria Uls di residenza ausili tecnici, ortesi o protesi per condurre una vita il più possibile autonoma e dignitosa. Gli ausili a disposizione dei cittadini sono elencati e codificati nel Nomenclatore Tariffario, Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n.332.

L’Unità Sanitaria Locale (ULS) per legge si occupa di fornire direttamente solo gli ausili compresi nell’allegato 3 (ausili per la terapia respiratoria, ausili per iniezione, ausili per mangiare e bere e apparecchiature di sollevamento), mentre dovrebbe lasciare la libera scelta del fornitore ai singoli utenti, che di prassi si lasciano consigliare dal proprio medico prescrittore.

Ora accade però che molte Uls indicano dei bandi di gara per assegnare l’appalto di alcune forniture a un'unica azienda, che possa così permette alla Uls un unico prezzo per ogni categoria di ausilio. Questo tipo di gara è estremamente diffusa (e probabilmente molto utile) per la fornitura di cateteri, oppure di pannoloni, sedie da wc etc, ma pare che recentemente si stiano bandendo gare d’appalto anche per ausili rientranti nell’allegato 1, quindi per definizione €˜su misura‑¬.

Questo sta succedendo in questi giorni alla Ulss 16 di Padova (Regione Veneto), dove è stata appunto indetta una gara d’appalto per la €˜fornitura in service di dispositivi protesici ed apparecchi ricompresi negli elenchi 1 (classi 12 e 18), 2 e 3 del nomenclatore tariffario [‑¬¦]‑¬ della durata di 9 anni.( Potete consultare il bando a questo link)

La classe 12 dell’allegato 1 si riferisce agli ausili per la mobilità personale (triciclo a pedale e aggiuntivi, carrozzine pieghevoli ad uso interno ed esterno e aggiuntivi, carrozzine superleggere e relativi aggiuntivi, carrozzine elettriche per uso interno e per uso esterno con aggiuntivi e riparazioni, passeggini), mentre la classe 18 comprende gli ausili per la posizione seduta (seggiolone polifunzionale, i sistemi di postura modulari e su misura, le unità posturali tronco-bacino, per il capo, per arti inferiori e superiori con relativi aggiuntivi e riparazioni).

È chiaro quindi che non si tratta esattamente di ausili standardizzati, ma di dispositivi che necessitano dell’intervento del tecnico ortopedico abilitato.
La fornitura IN SERVICE prevede che gli ausili siano concessi con una sorta di comodato d’uso, consegnati direttamente a casa dell’utilizzatore e ritirati una volta cessato l’utilizzo degli stessi.

Nei dettagli del bando di gara si fa riferimento all’assistenza tecnica che deve essere fornita (adeguato livello di assistenza tecnica per tutto il tempo di utilizzo dei dispositivi) e all’informazione sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche dei dispositivi, che devono essere illustrate all’utente.
Non si fa quindi esplicita menzione alla figura del tecnico ortopedico, indispensabile per adattare i dispositivi all’unicità della persona invalida o disabile, che però potrebbe essere ricondotta alla generica €˜assistenza tecnica‑¬.

Dovremmo inoltre parlare di ciò che la gara d’appalto potrebbe rappresentare per i disabili: se la Uls fornisse solo gli ausili di una determinata azienda verrebbe meno la libertà di scelta. Libertà di rivolgersi al proprio fornitore abituale, al proprio tecnico ortopedico di fiducia. Resta pur sempre vero che il Sistema Sanitario Nazionale si fa carico della quasi totalità del costo degli ausili che vengono prescritti, e che probabilmente la libertà di scelta è totale solo quando si tratta di altrettanto libero mercato.

Se da un lato l’articolo 2  prevede però che €˜i dispositivi contenuti nell’elenco 1 sono destinati esclusivamente al paziente cui sono prescritti‑¬, dall’altro l’articolo 12 sostiene che €˜i dispositivi protesici di cui agli elenchi 1 e 2 del nomenclatore si intendono ceduti in proprietà all’assistito, fatta salva la facoltà delle Regioni di disciplinare la modalità di cessione in comodato dei dispositivi per i quali sia possibile il riutilizzo, allo scopo di conseguire economie di gestione, prevedendo comunque l’obbligo da parte dell’azienda cedente di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza dei dispositivi e di fornire all’assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente."

Non sarà forse il caso di pretendere un nuovo nomenclatore?

Il nomenclatore tariffario, Decreto Ministeriale 27 agosto 1999, n.332, è il regolamento che contiene tutte le norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del SSN.

Il nomenclatore si compone di una parte introduttiva e di 3 allegati, che corrispondono agli ausili che il Sistema Sanitario Nazionale fornisce (gratuitamente) agli invalidi e ai disabili.

L’ ELENCO 1 raccoglie tutti i DISPOSITIVI SU MISURA (tutti quelli che vengono costruiti apposta per la singola persona) e i DISPOSITIVI DI SERIE MODIFICABILI SOLO DA UN TECNICO ABILITATO (il tecnico ortopedico). Raccoglie insomma tutti gli ausili che possono essere prescritti unicamente dal medico specialista e che vanno acquistati dalla persona disabili presso un fornitore iscritto all’apposito elenco.

L’ELENCO 2 raccoglie i dispositivi DI SERIE che non richiedono nessun intervento da parte del tecnico, sempre acquistabili dai fornitori.

L’ELENCO 3 contiene infine gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende unità sanitarie locali, assegnati direttamente dalle Usl.


Per informazioni:

Il Nomenclatore Tariffario


La procedura per l’ottenimento di un ausilio


Redazione

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