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REGOLE DI CIRCOLAZIONE DI CARROZZINE ELETTRICHE E SCOOTER PER DISABILI

SCOOTER ELETTRICO disabili
DOVE POSSONO CIRCOLARE CARROZZINE ELETTRICHE E SCOOTER PER DISABILI

Le carrozzine elettriche e gli scooter elettrici sono mezzi di mobilità che consentono alle persone con disabilità di riacquistare autonomia e indipendenza di movimento anche nelle aree esterne. Gli scooter elettrici, ad esempio, rappresentao uno strumento di libertà per anziani o per persone che perdono l'autonomia nella guida della macchina ma conservano capacità e lucidità per muoversi in città con un mezzo meno impegnativo. Vediamo allora dove possono circolare gli scooter elettrici per disabili e anziani quando ci troviamo su suolo pubblico, cosa prevede il codice della strada in materia, e quali caratteristiche devono avere questi mezzi (Dispositivi Medici) al fine di non essere considerati veicoli.

COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA

Poiché il Codice della Strada definisce le carrozzine elettriche e gli scooter per disabili NON veicoli, ne deriva che a questi è consentito circolare nelle zone riservate ai pedoni.  Il Codice della Strada regolamenta il comportamento dei pedoni all’articolo 190; di particolare interesse per la questione, il comma 7:
 
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l'obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.

2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.

3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.

4. È vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità ; è, altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

6. È vietato ai pedoni effettuare l'attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide, anche se asservite da motore, con le limitazioni di cui all'articolo 46, possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, secondo le modalità stabilite dagli enti proprietari delle strade ai sensi degli articoli 6 e 7. (1)

8. La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.

9. È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.

10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92.

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(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120

CARATTERISTICHE DEGLI SCOOTER ELETTRICI PER DISABILI

Va evidenziato che è però necessario che lo scooter elettrico abbia le caratteristiche del dispositivo medico destinato a persone con disabilità. In caso contrario, rientrando nella definizione di "veicolo"  le regole di circolazione cambiano.
Affinchè il mezzo sia identificato quale NON VEICOLO, la ditta costruttrice deve dichiarare che lo scooter:
rientra nella "Classificazione nazionale dei dispositivi medici" al codice Y12 "ausili per la mobilità personale", classificazione approvata con d.m. del 07/10/2011;
è iscritto nel repertorio dei dispositivi medici con un numero identificativo secondo le prescrizioni del decreto ministero della salute del 20/04/2007 e il d.m. n. 46 del 24/02/1997;
è provvisto della dichiarazione del Costruttore di conformità Ce (direttiva europea 93/42/Cee concernente i dispositivi medici, d. lgs. 24/02/1997 n. 46, norme en 12.184, iso 12.21.27.006)

Inoltre, in riferimento alle "limitazioni dell'articolo 46", ci si deve riferire ai limiti prescritti dall'art. 196, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada (d.p.r. n. 495 del 16/12/1992) in vigore dal 9 gennaio 2021,

Il regolamento, all'articolo 196 (riferito all'articolo 46 del codice della strada), prevede che
1. I veicoli per uso di bambini o di invalidi devono presentare caratteristiche costruttive tali da non determinare il superamento dei limiti sotto indicati:
a) lunghezza massima 1,10 m;
b) larghezza massima 0,50 m, ad eccezione della zona compresa tra due piani verticali, ortogonali al piano mediano longitudinale del veicolo e distanti tra loro 0,60 m, dove la larghezza massima puo' raggiungere il valore di 0,70 m;
c) altezza massima ((1,35)) m, nella zona dove la larghezza massima del veicolo puo' raggiungere il valore di 0,70 m, variabile linearmente da 1,35 m a 0,80 m, valore massimo raggiungibile in corrispondenza dell'estremita' anteriore del veicolo;
d) sedile monoposto;
e) massa in ordine di marcia 40 kg;
f) potenza massima del motore 1 kw;
g) velocita' massima ((6 km/h)) per i veicoli dotati di motore.
Tale limite e' quello ottenuto per costruzione ed e' riferito al numero di giri massimo di utilizzazione del motore dichiarato dal costruttore ed al rapporto di trasmissione piu' alto. La prova e' effettuata su strada piana, in assenza di vento e con il guidatore in posizione eretta (massa 70 (Piu' o Meno) 5 kg).

2. Il superamento anche di uno solo dei limiti indicati nel primo comma comporta l'inclusione della macchina nei veicoli di cui al primo periodo dell'articolo 46, comma 1.

3. In relazione a sopravvenute esigenze costruttive nonche' all'unificazione dei veicoli per uso di invalidi, il Ministro dei trasporti ((e della navigazione)) puo' stabilire per tali veicoli
caratteristiche costruttive diverse da quelle indicate al comma 1.



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