Per capire come ci si debba comportare rispetto aalle regole di circolazione su suolo pubblico, con uno scooter o carrozzina elettrica per disabili, si deve fare riferimento alla classificazione del mezzo. Secondo il Codice della Strada le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore NON rientrano nella definizione di veicoli.
A stabilirlo è l’articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 (Codice della Strada), modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, secondo cui:
Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.
Prima di tutto va accertato dunque che il nostro mezzo rientri nella CLASSIFICAZIONE DI AUSILIO MEDICO SECONDO IL CODICE DELLA STRADA al quale possa essere applicata la norma.
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