CLASSIFICAZIONE DI DISPOSITIVO MEDICO E CODICE DELLA STRADA
In relazione alla circolazione di scooter elettrici per disabili su aree pubbliche devono sottostare alle regole vigenti in materia, ocvvero al Codice della strada.
L'articolo 46 del decreto legislativo n.285 del 1992 (Codice della Strada), modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, classifica come NON VEICOLI le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore. Va chiarito cosa si intende per ausili medici.
Allo scopo, affinchè il mezzo sia identificato quale NON VEICOLO, la ditta costruttrice deve dichiarare che lo scooter:
– rientra nella "Classificazione nazionale dei dispositivi medici" al codice Y12 "ausili per la mobilità personale", classificazione approvata con d.m. del 07/10/2011;
– è iscritto nel repertorio dei dispositivi medici con un numero identificativo secondo le prescrizioni del decreto ministero della salute del 20/04/2007 e il d.m. n. 46 del 24/02/1997;
– è provvisto della dichiarazione del Costruttore di conformità Ce (direttiva europea 93/42/Cee concernente i dispositivi medici, d. lgs. 24/02/1997 n. 46, norme en 12.184, iso 12.21.27.006)
Inoltre, il mezzo deve rispettare i limiti prescritti dall'art. 196, comma 1 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della Strada (d.p.r. n. 495 del 16/12/1992) in vigore dal 9 gennaio 2021
Vediamo quindi DOVE POSSONO CIRCOLARE CARROZZINE ELETTRICHE E SCOOTER PER DISABILI
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