Menu

Tipografia

ATTENZIONE!!! La legge 120/2010 "Disposizioni in materia di Sicurezza stradale" ha fatto prodotto alcune modifiche sul Codice della Strada. Per conoscere le novità leggi NUOVO CODICE DELLA STRADA: COSA CAMBIA PER I DISABILI?

*************

disabili-com:auto che parcheggiano

CHE DICE IL CODICE DELLA STRADA?

Art. 40 . Regolamento di Attuazione - seconda parte
Art. 149 (Art. 40 Cod. str.)

Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata
1. La delimitazione degli stalli di sosta e' effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l'inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovra' essere parcheggiato il veicolo.
2. La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) e' obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45à ¸ rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90à ¸ rispetto all'asse della corsia adiacente agli stalli); e' consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all'asse della corsia adiacente agli stalli).
3. I colori delle strisce di delimitazione degli stalli disosta sono:
a. bianco per gli stalli di sosta non a pagamento;
b. azzurro per gli stalli di sosta a pagamento;
c. giallo per gli stalli di sosta riservati.
4. Gli stalli di sosta riservati devono portare l'indicazione, mediante iscrizione o simbolo, della categoria di veicolo cui lo stallo e' riservato.
5. Gli stalli di sosta riservati alle persone invalide devono essere delimitati da strisce gialle e contrassegnati sulla pavimentazione dall'apposito simbolo; devono, inoltre, essere affiancati da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonche' la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.

Art. 188. Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

1. Per la circolazione e la s'osta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonche' la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento.
2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalita' nel medesimo indicate.
3. I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato.
4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l'autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 65 a euro 262 .
5. Chiunque usa delle strutture di cui al comma 1, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 32 a euro 131 .

Art.188 . Regolamento di Attuazione

Art. 381 (Art. 188 Cod. str.)
(Strutture e segnaletica per la mobilita' delle persone invalide)


1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del Codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilita' delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione e' resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi" di cui alla figura V.4. Il contrassegno e' strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo a ha valore su tutto il territorio nazionale. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Unita' sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti "contrassegni invalidi" gia' rilasciati. All'atto del rinnovo, il contrassegno dovra' essere adeguato alle presenti norme.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidita' della persona interessata, il sindaco puo', con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione puo' essere concessa nelle zone ad alta intensita' di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.
6. Gli schemi delle strutture e le modalita' di segnalamento delle stesse, nonche' le modalita' di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal ministro dei Lavori pubblici sentito il ministro della Sanita'.

Tieniti aggiornato. Iscriviti alla Newsletter!

Autorizzo al trattamento dei dati come da Privacy Policy