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AUTO DISABILI

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E’ possibile applicare l’iva agevolata anche ai veicoli di dimostrazione/kilometri zero?


La normativa in vigore sulla cessione di autoveicoli a disabili con aliquota IVA agevolata al 4%, nella individuazione dei veicoli rientranti nel l'agevolazione, dispone che gli stessi appartengano ad una delle categorie specificatamente disciplinate dalla legge e che non superino determinati limiti di cilindrata (e cioè 2000 cc se benzina e 2800 cc se diesel).

La norma non prevede alcun altra distinzione riguardo la tipologia di veicoli agevolabili, quindi l'aliquota IVA al 4% risulterà applicabile per tutti i veicoli fatturabili dal cedente con IVA esposta  e ciò indipendentemente quindi dal fatto che siano veicoli nuovi o usati, di dimostrazione o a km zero.

Si segnala che  nel caso di veicoli usati acquistati dai concessionari-auto nel regime IVA del margine (DL 41/1995) l'agevolazione in oggetto all’atto della rivendita (e quindi dell’acquisto da parte del disabile) non può essere applicata. Ciò poiché la norma che disciplina lo speciale regime dispone che al momento della rivendita, i concessionari emettano la fattura senza esporre in essa l'imposta distintamente dal corrispettivo, indicando espressamente nella stessa che trattasi di operazione soggetta al regime dei margine di cui ali' art. 36 dei DIL n. 41 dei 1995. Rientrano nel regime del margine, a titolo esemplificativo, veicoli acquistati da privati o da altri operatori che hanno gestito anch’essi l’automezzo nel regime del margine.

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