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AUTO DISABILI
auto disabili

Nel  corso dell’anno un disabile acquista un'auto con Iva ridotta al 4%. Successivamente muore per circostanze improvvise. L’erede al quale viene trasferito il veicolo decade dal diritto e deve restituire la differenza di Iva?

L'articolo 1, comma 37 della legge 296/2006 ha stabilito che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito dell'auto agevolata prima dei due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. Ciò a meno che tale trasferimento sia avvenuto in seguito ad un mutamento dell'handicap che comporti per il disabile la necessità di acquistare un nuovo veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

Dalla lettura della norma si può comunque prima di tutto affermare che anche il passaggio di proprietà dell'auto agevolata a causa del decesso del titolare rientri nella fattispecie prevista dalla norma, quale atto di trasferimento a titolo gratuito. Poiché la norma ha una chiara finalità antielusiva, si ritiene di dover escludere che il passaggio di proprietà del bene per effetto del decesso del titolare possa costituire presupposto per la revoca della agevolazione in discorso, mancando del tutto in tale caso l'elemento della volontarietà .


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